Appostazione a sofferenza in Centrale Rischi Banca d’Italia senza preventiva comunicazione al garante – Come difendersi?






E’ legale segnalare come sofferenza alla Centrale Rischi di Banca d’Italia un nominativo che era garante del prestito acceso nel 2011 e di cui il garante non conosceva affatto la morosità? Compare in visura ancora oggi.

Con il 13° aggiornamento del 4 marzo 2010 alla Circolare 139/1991 della Banca D’italia, è stato introdotto l’obbligo di comunicazione (non necessariamente preventiva) della prima segnalazione a sofferenza al soggetto segnalato, sia questi consumatore o non consumatore. La normativa in oggetto precisa che gli intermediari devono informare per iscritto il cliente e gli eventuali coobbligati (garanti, soci illimitatamente responsabili) la prima volta che lo segnalano a sofferenza.

Un’informativa preventiva, per i consumatori, è prevista dall’articolo 125, comma terzo del Testo Unico Bancario (TUB), in baseal quale i finanziatori informano preventivamente il consumatore la prima volta che segnalano a una banca dati le informazioni negative previste dalla relativa disciplina. L’informativa è resa unitamente all’invio di solleciti, altre comunicazioni, o in via autonoma.

Pertanto, innanzitutto bisognerebbe conoscere se il prestito non rimborsato era stato erogato ad un consumatore o ad un professionista.

Va poi ricordato il consolidato orientamento giuridico che l’informativa costituisce un presupposto di legittimità formale dell’iscrizione in Centrale Rischi e che la relativa omissione (che comprende anche la fattispecie di una comunicazione inviata per posta semplice a debitore principale e coobbligato, tale, cioè, da non consentire di verificarne l’effettiva ricezione), per una segnalazione a sofferenza, pur corretta nella sostanza, potrebbe, ricorrendone i presupposti, porsi a fondamento, non solo della cancellazione della posizione debitoria illegittimamente censita, ma anche di un rimedio risarcitorio.

Tuttavia, per vedere riconosciuto il proprio diritto alla cancellazione della segnalazione ed al risarcimento dei danni patiti, l’interessato deve ricorrere alla giudice ordinario oppure all’Arbitro Bancario Finanziario.

La procedura arbitrale prevede innanzitutto che venga formalizzato un reclamo scritto alla banca, inoltrato con raccomandata AR (possibilmente in piego, senza busta) lamentando, sostanzialmente, l’illegittima iscrizione a sofferenza del credito insoluto senza la preventiva comunicazione al coobbligato, trasmessa almeno con raccomandata AR.

Decorsi 30 giorni dalla data in cui il reclamo perviene al destinatario, in caso di silenzio o di risposta non soddisfacente, ci si può rivolgere direttamente all’ABF, previo versamento di 20 euro (contributo per le spese di procedura) che saranno restituiti in caso di accoglimento del ricorso. Non è richiesta assistenza tecnico legale, la procedura è assai semplice, si sostanzia nel riportare all’Arbitro quanto già contestato alla controparte in sede di reclamo ed è illustrata qui.

29 Maggio 2020 · Ornella De Bellis


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