Simulazione assoluta di una compravendita

La simulazione non può essere opposta dalle parti contraenti ai terzi che, in buona fede, hanno acquistato diritti dal titolare apparente


DOMANDA

Mia nonna nel 2013 fece una finta compravendita a noi nipoti di un suo negozio poichè le servivano dei soldi per estinguere un proprio debito: il mutuo per pagare l'immobile al tempo ce lo fece prendere mio zio, il quale nel frattempo riscuoteva i soldi dell'affitto del negozio, con la promessa che lo avrebbe pagato lui.


RISPOSTA

L'articolo 1415 del codice civile stabilisce che la simulazione non può essere opposta ai terzi (che in buona fede hanno acquistato diritti dal titolare apparente) dalle parti contraenti: questo per dire che se anche gli acquirenti del negozio riuscissero a dimostrare la simulazione dell'atto di compravendita, alla banca mutuante non potrebbe essere opposta la simulazione accertata ed il mutuo resterebbe a carico dei nipoti.



7 Luglio 2023 - Marzia Ciunfrini


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