Sharing monopattini elettrici – Quali sono le norme del codice della strada e le regole in caso di incidente?





Multa, multa per violazione del codice della strada





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Mio figlio, che è un patito di monopattini, ha affittato uno di questi mezzi in sharing al centro di Roma, e sfortunatamente, a media velocità ha impattato contro un automobile in sosta, causandogli dei leggeri danni alla carrozzeria.

Vorrei sapere quali sono le regole per questi tipi di veicolo su strada e le normative in caso di sinistro: potete aiutarmi?

Muoversi a bordo di un monopattino elettrico non è semplice, e non è solo una questione di equilibrio, poiché guidare un monopattino è un gioco da duri e soprattutto le regole sulla circolazione stradale non sono molto chiare.

Dopo un iniziale stop alla circolazione, proprio per via della mancanza di una normativa precisa, i monopattini sono oggi i nuovi protagonista della micromobilità post-Covid.

E la legge cerca di star dietro alla tendenza.

Le regole definitive (almeno per il momento) sono quelle entrate in vigore dal primo marzo 2020, con l’approvazione della legge di conversione del decreto-legge “milleproroghe”.

A ciò, si aggiungono le revisioni al Codice della Strada attuate con il decreto Rilancio, volte a rendere più facile alle amministrazioni comunali la creazione di corsie riservate a bici, monopattini e simili.

Nel Codice della Strada, i monopattini elettrici sono equiparati alle biciclette, purché abbiano una potenza massima di 0,50 Kw.

Mezzi con potenze superiori sono assolutamente vietati e guidarne uno comporta una multa dai 200 agli 800 euro, con successiva confisca e distruzione del veicolo.

I monopattini elettrici possono essere usati solo una volta raggiunti i 14 anni di età.

I minorenni, però, devono obbligatoriamente indossare il casco prima di salire a bordo.

L’utilizzo dei monopattini elettrici è concesso sulle sole strade urbane dove è previsto il limite dei 50 km/h e non è vietata la circolazione dei velocipedi.

Le strade extraurbane sono percorribili sono in caso di presenza di piste ciclabili.

La velocità massima consentita ai monopattini elettrici è di 25 km/h su carreggiata, di 6 km/h in caso di circolazione nelle aree pedonali.

Nelle ore di scarsa illuminazione di sera e notte e di giorno in particolari condizioni atmosferiche, gli unici monopattini cui è consentito circolare sono quelli dotati di luci anteriori e posteriori.

In mancanza di quest’ultime, i mezzi dovranno essere condotti a mano. Pena una multa dai 100 ai 400 euro.

Mezz’ora dopo il tramonto e per tutto il periodo di oscurità, i conducenti di monopattini hanno inoltre l’obbligo di indossare il giubbotto o le bretelle retro riflettenti.

Per chi viola tale norma, è prevista una sanzione amministrativa da 50 a 200 euro.

È necessario tenere sempre entrambi le mani sul manubrio, tranne in caso di segnalazione di svolta.

Bisogna viaggiare su un’unica fila quando la circolazione lo richiede e, in ogni caso, mai essere affiancati in più di due.

È assolutamente vietato trasportare altre persone, oggetti o animali e trainare o farsi trainare.

I monopattini sono equiparati alle biciclette dunque, stando quanto stabilito dall’articolo 46 del Codice della Strada, sono dei veicoli e chi li guida deve rispettare le regole generali di diligenza e prudenza durante la circolazione.

Trattandosi di veicolo, chi guida un monopattino, ha il dovere di comportarsi come un conducente di automobile, evitando le situazioni di pericolo in base alle condizioni di traffico e di strada.

In caso di sinistro, nell’eventualità di scontro tra monopattino e pedone, a meno che il pedone non attui una condotta colposa tale da rendere il sinistro del tutto inevitabile e imprevedibile (come, ad esempio, l’attraverso fuori dalle strisce al buio e in stato di ebbrezza), la responsabilità dell’incidente è di norma addebitata al conducente del monopattino, che dovrà risarcire i danni al pedone investito.

Al contrario, il Codice della Strada considera chi è alla guida di un monopattino un utente debole, dunque meritevole di maggior tutale dai pericoli derivanti dalla circolazione stradale.

Il conducente di un’auto ha delle responsabilità maggiori, tuttavia non è necessariamente a lui che si attribuisce la responsabilità del sinistro.

Ad avere piena ragione è colui in grado di dimostrare di non aver violato le disposizioni del Codice della Strada e di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno.

In caso ciò non sia possibile, si applica la presunzione di egual concorso di colpa per i conducenti coinvolti.

In seguito a incidente tra autoveicolo e monopattino, non è possibile compilare il modulo di constatazione amichevole.

Quando la responsabilità è dell’automobilista, si segue la procedura di risarcimento ordinario. In caso di responsabilità del monopattino, invece, è il conducente a dover rimborsare i danni provocati di tasca propria, a meno che non si sia stipulata una polizza sulla responsabilità civile che comprenda anche questo tipo di eventi.

Infine, l’ente proprietario di una strada è responsabile dei danni e delle lesioni provocate al conducente che cade dal monopattino a causa di una buca o di un manto dissestato. In questi casi, il danneggiato che dimostri il nesso causale tra l’evento dannoso e la strada, ha diritto a un risarcimento per la caduta.

Il Comune è privo di responsabilità, invece, nel caso riesca a provare che l’evento sia stato determinato da un caso fortuito imprevedibile e inevitabile o da un comportamento imprudente del danneggiato.

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30 Giugno 2020 · Giuseppe Pennuto

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