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Lesione della quota di legittima - Come si calcola il conguaglio spettante al legittimario leso
Nel procedimento per la reintegrazione della quota di eredita riservata al legittimario, si deve aver riguardo al momento della apertura della successione per calcolare il valore dell'asse ereditario mediante la cosiddetta riunione fittizia, stabilire l'esistenza e l'entità della lesione di legittima nonché determinare il valore dell'integrazione spettante al legittimario leso. Peraltro, qualora tale integrazione venga effettuata mediante compenso in danaro nonostante l'esistenza, nell'asse, di beni in natura, essa deve essere adeguata al mutato valore, al momento della decisione giudiziale, del bene a cui il legittimario avrebbe diritto, affinché ne costituisca l'esatto equivalente. Questo principio non significa che la parte assegnataria ...
Azione di riduzione per lesione della quota di legittima dell'eredità - eredità disponibile, eredità relitta e donatum
A tutela dell'interesse generale alla solidarietà familiare, l'ordinamento giuridico prevede che i più stretti congiunti del de cuius hanno il diritto di ottenere, anche contro la volontà del defunto e in contrasto con gli atti di disposizioni dallo stesso posti in essere, una quota di valore del patrimonio ereditario e dei beni donati in vita dal defunto stesso (diritto di legittima o di riserva). La legge configura così una successione necessaria, in forza della quale le disposizione del defunto lesive della quota di legittima, pur non essendo invalide, sono tuttavia soggette a riduzione, sono cioè suscettibili, su domanda del legittimario ...
Il creditore non può sostituirsi al debitore, che ha ereditato per testamento il diritto di abitazione, per rivendicare la lesione della quota di legittima
Tanto per semplificare le idee, supponiamo che il de cuius non abbia fatto testamento ed abbia lasciato in eredità ai suoi due figli un immobile ciascuno, di uguale valore commerciale. Supponiamo che dei due figli uno sia debitore e rinunci all'eredità. Il creditore del figlio debitore, in base all'articolo 524 del codice civile, può impugnare la rinuncia, o meglio esercitare azione revocatoria dell'atto di rinuncia. Infatti, se taluno rinuncia a un'eredità con danno dei suoi creditori, questi possono farsi autorizzare ad accettare l'eredità in nome e luogo del rinunziante, al solo scopo di soddisfarsi sui beni ereditari fino alla concorrenza ...
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