Separazione personale fra coniugi – Come influisce l’assegno di mantenimento sulla capienza residuale nel pignoramento dello stipendio

Il giudice si limita a quantificare l'importo dell'assegno di mantenimento oppure omologa l'accordo consensuale raggiunto dai coniugi.












Nel caso di separazione consensuale e di versamento di una parte dello stipendio al coniuge, il Giudice decide al momento dell’udienza di separazione se pignorare l’importo e versarlo al coniuge separato?

In questo caso la capienza dello stipendio per eventuali pignoramenti ordinari diminuisce, oppure se il coniuge non chiede un’ingiunzione e il pignoramento dello stipendio non viene presa in considerazione al fine della determinazione della capienza residua per eventuali pignoramenti sia ordinari o da parte di Equitalia?

Il giudice si limita a quantificare l’importo dell’assegno di mantenimento oppure omologa l’accordo consensuale raggiunto dai coniugi.

L’assegno di mantenimento, così determinato, non influisce assolutamente sulla capienza residuale in un eventuale pignoramento dello stipendio; capienza che resta ancorata alla metà della retribuzione mensile al netto di tasse e contributi.

Perchè venga limitata la capienza residuale in successivi pignoramenti dello stipendio è necessario che il coniuge separato beneficiario promuova, a fronte di inadempimento del coniuge separato obbligato, un’azione esecutiva, nei confronti di quest’ultimo.

Solo dopo il pignoramento presso il datore di lavoro, la capienza residuale rispetto a successivi eventuali pignoramenti dello stipendio risulterà pari alla differenza fra la metà della retribuzione netta mensile e l’importo pignorato dal coniuge beneficiario insoddisfatto.

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20 Agosto 2015 · Tullio Solinas