Visite organizzate dall’agenzia immobiliare all’unità abitativa in vendita (o in locazione) quando essa risulta legittimamente occupata – Ulteriori considerazioni


Se il verbale prevede una o due visite al mese, il conduttore adempie per settembre consentendo all'agenzia i due accessi nella giornata di sabato 9





In riferimento a questo quesito riassumo brevemente la situazione: con il decesso degli iniziali locatori, gli eredi cointestatari dell’immobile hanno espresso intenzione di vendere l’immobile e poiché il contratto stipulato con i precedenti locatori scade nel 2025, è stato trovato un accordo bonario tramite i rispettivi legali con l’incontro con un mediatore (preciso che non è scaturito nessun contenzioso).

Raggiunto l’accordo è stato sottoscritto un verbale dove il conduttore si impegna a liberare l’immobile entro il 31 ottobre 2023. Nello stesso verbale è stato specificato che il conduttore una o due volte al mese permetta di visitare l’immobile ai potenziali acquirenti. Da parte del sottoscritto conduttore è stata data ampia disponibilità, iniziata con un agente immobiliare per le foto dimostrative dell’immobile.

Ora, in forza al verbale sottoscritto, il locatore ovvero il proprietario dell’immobile, secondo sua interpretazione, afferma che, vero le visite devono essere una o due al mese ma non è specificato l’orario e il numero di visite. Pertanto, già questo sabato ha programmato due visite una per le 11,30 e l’altra per le 12,30 ossia secondo la disponibilità dei potenziali acquirenti. Ho esposto rimostranza per l’ora e dopo vari chiarimenti, non proprio cordiali, ho acconsentito alle due visite onde evitare che lamentasse la scarsa disponibilità del sottoscritto conduttore ossia come rifiuto alla visione dell’immobile.

Ora, sebbene esista un verbale sottoscritto di comune accordo, le condizioni non devono, comunque, ricollegarsi ad una normativa generale sugli affitti e condizioni sulle visite degli immobili in vendita, regolarmente occupate da affittuari con regolare contratto e in regola con i pagamenti, sino alla data stabilita? Oppure il locatore/proprietario può stabilire le condizioni delle visite come ritiene più opportuno? Ringrazio.

Il verbale di accordo sottoscritto fra le parti soppianterebbe una eventuale normativa generale (qualora esistesse) finalizzata a regolare il numero degli accessi che l’agenzia mandataria potrebbe effettuare nell’appartamento ancora occupato dal conduttore: qualsiasi giudice dichiarerebbe adempiuto l’accordo per il mese di settembre se, in quello stesso mese, il locatore avesse acconsentito alle due visite proposte dal locatore per la giornata di sabato 9 alle 11.30 ed alle 12.30.

Poi, se vale la legge della giungla, l’interpretazione del locatore potrebbe essere arbitraria indipendentemente dalla disponibilità del conduttore.

Si tratta di due visite che sicuramente vanno a soddisfare l’accordo verbalizzato fra le parti, e il terzo, successivo accesso dovrebbe necessariamente ricadere nel mese di ottobre, a meno di ulteriori accordi bonari fra le parti.

Il suggerimento è di documentare ciascun accesso, chiedendo ad esempio, all’agenzia immobiliare, di sottoscrivere (a futura memoria) una breve dichiarazione congiunta sulla data e l’ora della visita appena conclusasi. Insomma una sorta di ricevuta per aver consentito l’accesso all’unità abitativa locata in quella data ed a quella ora.

7 Settembre 2023 · Marzia Ciunfrini


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