Può ritenersi illegittima la segnalazione di appostazione a sofferenza del credito insoddisfatto in Centrale Rischi della Banca d’Italia se è stato omesso il preavviso?


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Può ritenersi illegittima la segnalazione di un credito non sanato ma iscritto a sofferenza in CR Banca Italia senza preavviso? Essendo trascorsi quasi 7 anni dalla prima cessione del credito non dovrebbe essere già oscurata in CR Banca Italia? Posso chiedere la cancellazione?
Perché continuano a segnalare la sofferenza?

FATTO:
E’ stata richiesta l’onere della prova per il preavviso di iscrizione a sofferenza in Centrale Rischi Banca d’Italia ed ho ricevuto da una finanziaria la risposta di seguito.

La stessa conferma di non aver inviato alcun preavviso perché non tenuta da alcuna disposizione di legge all’epoca vigente. Tale ragione è errata ed infondata essendo invece a quel tempo (Maggio 2013) vigente tale obbligo ai sensi dell’articolo 125 TUB e dell’articolo 4 comma 7 dell’Allegato 5 del Codice di deontologia e di buona condotta per i sistemi informativi gestiti da soggetti privati in tema di crediti al consumo, affidabilità e puntualità nei pagamenti.

RISPOSTA:
“In seguito alla Vostra comunicazione relativa al contratto n. —–, rileviamo innanzitutto come per il prestito in oggetto, si siano verificati costanti ritardi nei pagamenti delle rate tanto che in data 02/10/2013 è stata dichiarata la risoluzione contrattuale con contestuale decadenza dal beneficio del termine, contenente la richiesta dell’intero importo scaduto. Successivamente, in data 12/11/2013 il credito relativo alla pratica emarginata è stato ceduto alla Spett.le Banca Ifis S.p.A.. Alla luce di quanto precede, la posizione del Vostro assistito è stata sottoposta ad un’analisi ed è stato deliberato, nel mese di maggio 2013, lo status della segnalazione in Centrale dei Rischi di Banca d’Italia.

Evidenziamo, a tal proposito, che la normativa all’epoca applicabile non prevedeva l’invio di alcuna comunicazione preventiva.

Precisiamo, inoltre, che ferme restando le segnalazioni pregresse, successivamente alla cessione del credito emarginato, la scrivente ha provveduto ad interrompere la contribuzione della segnalazione a sofferenza alla Centrale dei Rischi di Banca d’italia.

Nel confermare, pertanto, la correttezza del nostro operato, restiamo a disposizione per ulteriori chiarimenti e porgiamo Distinti saluti.”

Gli intermediari devono informare per iscritto il cliente e gli eventuali coobbligati (ad esempio i garanti) la prima volta che viene effettuata la segnalazione a “sofferenza”.

Nel caso in cui il cliente sia un consumatore, gli intermediari devono informarlo preventivamente, ai sensi dell’articolo 125 del TUB (Teso Unico Bancario), quando comunicano per la prima volta informazioni negative (sia nel caso di segnalazione a sofferenza che di inadempimento persistente, ossia scaduto da più di 90 giorni).

L’articolo 125, comma 3 del TUB stabilisce, infatti, che i finanziatori informano preventivamente il consumatore la prima volta che segnalano a una banca dati le informazioni negative previste dalla relativa disciplina. L’informativa e’ resa unitamente all’invio di solleciti, altre comunicazioni, o in via autonoma.

Si tratta di una norma vigente dal 19 settembre 2010, data di entrata in vigore del decreto legislativo 141/2010 che introdusse modifiche al TUB, e vale, come accennato, solo se lei è un consumatore e non ha ottenuto il credito, passato in sofferenza, in qualità di impresa, anche individuale (professionista).

Invece, l’articolo 4, comma 7, dell’Allegato 5 del Codice di deontologia e di buona condotta per i sistemi informativi gestiti da soggetti privati in tema di crediti al consumo, affidabilità e puntualità nei pagamenti, è citato, in ogni caso, a sproposito dal momento che la Centrale Rischi (CR) della Banca d’Italia non è gestita da soggetti privati e, comunque, si occupa di crediti di sistema (non solo di credito al consumo).

Per quanto attiene l’omesso preavviso di segnalazione in CR, l’Arbitro Bancario Finanziario (ABF) ha più volte (da ultima decisione 23040/2019) chiarito che la mancanza del preavviso di iscrizione costituisce un obbligo di trasparenza, ma non un presupposto di legittimità della segnalazione stessa, stabilendo che una eventuale richiesta di cancellazione della segnalazione deve ritenersi infondata.

Tutt’al più può essere giudizialmente percorsa la strada del danno patrimoniale asseritamente subito per l’omesso preavviso di segnalazione, ma si tratta di un danno che deve essere documentalmente dimostrato essendo, ai sensi dell’articolo 2697 del codice civile posto a carico del ricorrente.

Occorre, in altre parole, che vi sia una stretta correlazione del danno subito e la prova documentale dello stesso: ad esempio, la produzione di una lettera con cui un terzo intermediario comunichi il diniego di credito facendo esplicito riferimento alla sussistenza di segnalazioni pregiudizievoli in CR (o in altri Sistemi di Informazioni Creditizie o SIC che spesso si alimentano con i dati censiti in CR).

Non è, invece, sufficiente, un generico documento che non permetta di escludere che il diniego sia dipeso anche da altre valutazioni dell’intermediario sull’assetto patrimoniale e reddituale del richiedente il prestito.

Se l’intermediario titolare del credito insoddisfatto è un soggetto vigilato dalla Banca d’italia la segnalazione in CR deve, per legge, essere rinnovata ogni mese, fino a quando il credito va in prescrizione, il creditore decide di passare a perdita fiscale la posizione oppure interviene una cessione a terzi, con il terzo soggetto non vigilato da Bankitalia.

Per la Centrale Rischi gestita da Banca d’Italia, non valgono, cioè, le regole di permanenza dei nominativi dei cosiddetti cattivi pagatori nelle banche dati private (CRIF, CTC, Experian, Cerved) come concordate dall’Autorità per la protezione dei dati personali insieme alle associazioni di consumatori, nonché riportate nel Codice di deontologia e di buona condotta per i sistemi informativi gestiti da soggetti privati in tema di crediti al consumo, affidabilità e puntualità nei pagamenti.

23 Aprile 2020 · Ornella De Bellis





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