Segnalazione nei Sistemi di Informazione Creditizia (SIC) per reiterati ritardi nel pagamento del mutuo – Ulteriori chiarimenti





Non va confusa la norma che inerisce la risoluzione del contratto di mutuo con quella che impedisce di segnalare in un SIC un ritardatario abituale





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A proposito della risposta precedente, vorrei chiedervi, ma quindi cosa significa che il ritardo nel pagamento di una rata perché si venga segnalati in centrale rischi dev’essere superiore a 30 giorni? Non trovo corretto che la legge prevede questo mentre la banca segnala anche con 5 giorni di ritardo. E’ così oppure no?

In riferimento al precedente quesito sullo stesso argomento, lei scrive Addirittura mi pare mi avessero detto che per quanto riguarda la segnalazione come cattivo pagatore (che era ciò che mi interessava) bisognava essere in ritardo nel pagamento di minimo 30 giorni.

Non mi sembra che una informazione che le pare di aver, forse, sentito dire da un addetto al Contact Center, possa essere eletta a normativa vigente. Se, invece, è in grado di fornire dei riferimenti di legge in base ai quali la segnalazione di ritardo nel pagamento di una rata di mutuo alla scadenza, effettuata dal creditore aderente in un Sistema di Informazione Creditizia (SIC), possa essere censita solo quando il ritardo risulti superiore ai 30 giorni, allora li condivida con noi e ne discuteremo con immenso piacere.

L’articolo 40 del Testo Unico Bancario (TUB) stabilisce che ai fini della risoluzione del contratto di mutuo, costituisce ritardato pagamento quello effettuato tra il trentesimo e il centottantesimo giorno dalla scadenza della rata. Ma questa è una norma che inerisce la Decadenza dal Beneficio del Termine (DBT), e non la possibilità di segnalare in un Sistema di Informazioni Creditizie il mutuatario ritardatario abituale.

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2 Settembre 2022 · Lilla De Angelis

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