Successione ereditaria reclamata da figlio non riconosciuto dal padre biologico – Adozioni legittimanti ed adozioni non legittimanti


Il giudice stabilirà se il figlio non riconosciuto è, un figlio biologico e dunque se ha diritto ad una quota dell’eredità lasciata dal padre presunto





Dopo la morte di mio padre mi è arrivata una causa di una persona che è un figlio non riconosciuto all’epoca da mio padre e che ora vuole parte dell’eredità, il giudice ha disposto l’esame del DNA dal quale è risultato essere effettivamente figlio biologico.

Tale persona è nata nel 1973 e nelle sue memorie dice di essere stato dato in affidamento ad una famiglia di cui però porta il cognome.

Io mi sono andato a leggere la normativa su affidi-adozioni e dice che l’affido ha solo carattere temporaneo mentre l’adozione è definitiva, trasforma lo status giuridico del soggetto che prende il cognome della famiglia adottante ma perde i diritti successori della famiglia biologica.

Come faccio a sapere se la persona in questione è stata data in affidamento o in adozione (visto che nel secondo caso, secondo la normativa attuale perderebbe i diritti successori)?

Come faccio a sapere cosa prevedeva la normativa nel 1973? e Se magari all’epoca le cose erano diverse e ad esempio si poteva prendere il cognome degli adottanti\affidatari ma mantenere anche i diritti successori con i genitori biologici?

Il cambio di cognome materno del soggetto che acquisisce quello della famiglia adottante, dopo l’affido temporaneo, non implica necessariamente la perdita dei diritti di successione nei riguardi del padre biologico: esistono, infatti, adozioni di tipo legittimante ed adozioni di tipo non legittimante sia per i minorenni che per i maggiorenni.

Ad esempio, la madre del minore non riconosciuto dal padre, potrebbe essersi successivamente coniugata ed il marito potrebbe aver adottato il figlio biologico della sposa non riconoscendogli, tuttavia, diritti sulla propria eredità. Oppure dopo aver parso la madre, il minore non riconosciuto dal padre, rimasto orfano, potrebbe essere stato adottato da parenti della madre (con cognome diverso, ad esempio cugini di primo grado o sorella coniugate della madre), che tuttavia non gli hanno riconosciuto diritti legittimanti. Tutti casi in cui, sebbene adottato, il soggetto conserva ancora diritti successori verso il proprio genitore biologico che non lo ha riconosciuto.

O, ancora, l’adozione, sempre di tipo non legittimante, potrebbe essere stata perfezionata da maggiorenne: in questo caso il soggetto, che non è stato riconosciuto dal padre biologic, non partecipa alla successione dei genitori adottanti con i fratelli e le sorelle adottive e, per questa ragione mantiene i diritti di successione verso il padre biologico.

In ogni caso l’adozione, legittimante o non legittimante, viene sancita da una sentenza del tribunale: sarà il giudice a stabilire se il figlio biologico non riconosciuto è, o meno, un legittimario e dunque se ha diritto ad una quota dell’eredità lasciata dal padre biologico defunto. Anche acquisendo la documentazione relativa alla sentenza di adozione che fu a suo tempo pronunciata

Se non si fida dell’operato del giudice, non deve fare altro che richiedere l’assistenza tecnica di un avvocato di fiducia che tuteli i suoi interessi nel corso della procedura legale avviata dal figlio non riconosciuto di suo padre. L’avvocato, potrà, a differenza del proprio cliente, accedere agli atti solitamente protetti, nei riguardi di terzi non qualificati, dalla vigente normativa sulla privacy (sentenza di adozione).

17 Giugno 2020 · Marzia Ciunfrini


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