Ho fatto l’adesione al saldo e stralcio e sto pagando le rate e fra tutte cartelle ce n’è solo una del 2010 inferiore a 5000 euro: siccome ho i bollettini precompilati con gli importi già definiti, come posso non pagare gli importi relativi a quella cartella eliminata dall’ultimo decreto?
Il “Decreto Sostegni” (DL 41/2021), recante misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all’emergenza da COVID-19, ha disposto significativi interventi in materia di riscossione. In particolare sono stati annullati i debiti, risultanti dai singoli carichi affidati all’Agente della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2010, che, alla data di entrata in vigore del “Decreto Sostegni”, hanno importo residuo fino a 5 mila euro (comprensivi di capitale, interessi per ritardata iscrizione a ruolo e sanzioni).
Tuttavia, il debitore per poter fruire del beneficio deve aver percepito, nel periodo d’imposta 2019, un reddito imponibile fino a 30 mila euro.
Inoltre, restano definitivamente acquisite le somme versate anteriormente alla data dell’annullamento, anche attraverso piani di rateazione con agevolazioni a saldo stralcio. Insomma, con l’adesione al saldo stralcio è come se lei avesse già concordato il pagamento anche di quella cartella esattoriale di importo inferiore ai cinquemila euro alla data in cui ha aderito
6 Giugno 2021 · Paolo Rastelli
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Stai leggendo FAQ page – Cartelle esattoriali multe e tasse » Annullamento delle cartelle esattoriali di importo inferiore ai cinquemila euro affidate all’agente della riscossione (ADER) fino al 2010 (decreto legge 41/2021) » Nel piano di rateizzazione a saldo stralcio a cui ho già aderito in base alla legge di bilancio 145/2018 è compresa proprio una cartella esattoriale di importo inferiore a cinquemila euro ed affidata ad ADER prima del 2010 che dovrebbe essere annullata – Come faccio a non pagarla?. Richiedi una consulenza gratuita sugli argomenti trattati nel topic seguendo le istruzioni riportate qui.
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