In vista dei prossimi saldi vorrei fare qualche acquisto oculato per poter risparmiare qualcosa: il problema però, è che gli sconto sui prezzi non sono mai veritieri.
Cosa fare?
Stop ai furbetti dei saldi: per bloccare gli sconti farsa e impedire le campagne promozionali farlocche sugli avvisi che riportano i prezzi dei prodotti in saldo bisognerà riportare anche il prezzo più basso attribuito nell’ultimo mese per l’acquisto del prodotto.
E rispetto a questo calcolare la percentuale di ribasso applicata.
La misura punta a impedire che gli esercizi commerciali rivedano al rialzo i listini dei prodotti, in vista delle future campagne di saldi, vendite promozionali e liquidazioni.
Nel caso in cui il commerciante non rispetti l’obbligo scatteranno sanzioni tra 516 euro e 3.098 euro.
La misura è contenuta in un decreto legislativo approvato in prima lettura dall’ultimo Consiglio dei ministri; a proporre lo schema di dlgs sono stati il ministro per gli affari europei, Raffaele Fitto, e il ministro delle imprese, Adolfo Urso.
Il provvedimento attua nell’ordinamento italiano la direttiva Ue 2019/2161, che a sua volta ne modifica altre quattro: la 93/13/CEE, la 98/6/CE, la 2005/29/CE e la 2011/83/UE.
Il dlgs amplia anche la tutela dei consumatori nei casi di: contratti con clausole vessatorie, condotte commerciali scorrette, concorrenza sleale, comunicazioni commerciali.
E inasprisce le sanzioni:
- per le pratiche commerciali scorrette la sanzione massima irrogabile dall’Autorità garante della concorrenza e del mercato passerà da 5 a 10 mln di euro;
- nel caso in cui le sanzioni vengano irrogate su operatori transfrontalieri e siano disposte sulla base di informazioni acquisite anche da altre autorità europee, la sanzione sarà pari al 4% del fatturato realizzato in Italia. In sua mancanza il massimo edittale sarà pari a due mln di euro;
- passerà da 5 a 10 mln di euro il massimo di sanzione irrogabile dall’AGCM per l’inottemperanza a provvedimenti d’urgenza e inibitori o di rimozione degli effetti e degli impegni assunti;
- il consumatore potrà adire il giudice ordinario qualora si imbatta in pratiche sleali;
- si prevede una sanzione tra cinquemila e 10 mln per le violazioni in fatto di clausole vessatorie;
- nell’irrogare le sanzioni, l’Antitrust dovrà tener conto delle condizioni economico-patrimoniali del commerciante.
In primis, va detto che l’obbligo di indicare quale prezzo di riferimento rispetto a cui si applica lo sconto quello più basso imposto al prodotto negli ultimi 30 giorni non si applica alla vendita di prodotti agricoli e alimentari deperibili.
In seconda battuta, va chiarito che non rientrano tra i prezzi più bassi applicati nell’ultimo mese, quale parametro da assumere, i «prezzi di lancio» a cui sono seguiti successivi annunci di incrementi di prezzo.
In sostanza, la disposizione sul valore minimo si applica al prezzo normale – quello «in vetrina» – da assumere quale parametro iniziale per le vendite straordinarie (ex art. 15, c. 5, dlgs 114/1998).
Non si applica, invece, alle vendite sottocosto (ex art. 15, comma 7, dlgs 114/98), cioè a quelle effettuate a prezzi inferiori rispetto a quelli sostenuti dal commerciante, risultanti dalle fatture d’acquisto. Se i prodotti sono sul mercato da meno di 30 giorni, bisognerà indicare il suo periodo di riferimento.
7 Dicembre 2022 · Giovanni Napoletano
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