Ruolo dell’Organismo di Composizione della Crisi da Sovraindebitamento (OCCS o semplicemente OCC) nell’ambito della legge 3/2012 in relazione al Piano del consumatore omologato dal tribunale





L'OCCS (o semplicemente OCC) supporta il debitore nella presentazione del Piano del Consumatore al Giudice del sovraindebitamento





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Mi è stato omologato un piano del consumatore il quale prevede il versamento di una quota mensile per tot mesi: l’Occ liquidatore ha già contattato la ditta, e tutto funziona regolarmente mi viene detratto ogni mese dal cedolino. Purtroppo, è successo che la ditta si è dimenticata una mensilità, come mi devo comportare?

Ho provato a contattare l’OCC (organismo per la Composizione della Crisi) per vedere se potevo fare io il bonifico e mi ha risposto di sentire l’azienda, in quanto ho sottoscritto un piano e che io lo devo rispettare.

Ma è compito mio vigilare sul piano? Il Liquidatore che ruolo ha se nemmeno controlla il regolare pagamento delle rate del piano?

L’Organismo di Composizione della Crisi da Sovraindebitamento (OCCS o semplicemente OCC) supporta il debitore nella presentazione del Piano del Consumatore al Giudice e, in particolare, ai sensi dell’articolo 8, comma 1 quinquies, della legge 3/2012, entro sette giorni dall’avvenuto conferimento dell’incarico da parte del debitore, ne dà notizia all’agente della riscossione e agli uffici fiscali, anche degli enti locali, competenti sulla base dell’ultimo domicilio fiscale dell’istante, i quali entro trenta giorni debbono comunicare il debito tributario accertato e gli eventuali accertamenti pendenti.

Inoltre, ai sensi del comma 1 quater sempre dell’articolo 8, l’OCC attesta che il rimborso delle rate a scadere non lede i diritti degli altri creditori.

In conformità all’articolo 9 (deposito della piano del consumatore) comma 3 bis della legge 3/2012, ancora, l’OCC è tenuto ad allegare al piano una relazione che deve contenere:
a) l’indicazione delle cause dell’indebitamento e della diligenza impiegata dal debitore nell’assumere le obbligazioni;
b) l’esposizione delle ragioni dell’incapacità del debitore di adempiere le obbligazioni assunte;
c) la valutazione sulla completezza e sull’attendibilità della documentazione depositata a corredo della domanda;
d) l’indicazione presunta dei costi della procedura;
e) l’indicazione del fatto che, ai fini della concessione del finanziamento, il soggetto finanziatore abbia o meno tenuto conto del merito creditizio del debitore valutato, con deduzione dell’importo necessario a mantenere un dignitoso tenore di vita, in relazione al suo reddito disponibile. A tal fine si ritiene idonea una quantificazione non inferiore all’ammontare dell’assegno sociale, moltiplicato per un parametro corrispondente al numero dei componenti del nucleo familiare della scala di equivalenza dell’ISEE prevista dal regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 159/2013.

Infine, l’articolo 13 (Esecuzione del piano del consumatore) comma 2 della già citata legge, specifica che l’organismo di composizione della crisi risolve le eventuali difficoltà insorte nell’esecuzione dell’accordo e vigila sull’esatto adempimento dello stesso, comunicando ai creditori ogni eventuale irregolarità.

Quindi, l’OCC, allertato dal consumatore, avrebbe dovuto almeno interagire con il creditore beneficiario della trattenuta comunicandogli il problema insorto, mentre è onere del consumatore provvedere comunque a fare in modo che il creditore riceva, tempestivamente, l’importo mensile previsto nel piano omologato dal giudice. Tuttavia, non è compito dell’OCC accertarsi, mese per mese, che la trattenuta venga puntualmente corrisposta al creditore beneficiario nelle modalità previste dal Piano del Consumatore omologato.

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24 Giugno 2022 · Giorgio Martini

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