Prescrizione dell’azione di riduzione avviata dai legittimari lesi per una donazione effettuata in vita dal proprio genitore defunto


Gli eredi del donante hanno 10 anni di tempo dal suo decesso per ridurre una donazione effettuata in vita dal donante stesso





Nel 1999 mio padre volle fare un atto di donazione a noi due eredi diretti (figli: sottoscritta e sorella) di due terreni di pari metratura posizionati a caselle di scacchiera (in senso diagonale) e non comunicanti tra loro: i due terreni, sebbene a vista apparivano come unici, sono ancora attraversati da una vecchia strada vicinale che forma in ciascun terreno due particelle.
Presi contatti con uno studio notarile, ci venne riferito che non occorreva nessuna documentazione poiché avrebbe provveduto lo stesso studio notarile a tutto. Nella data del rogito, nostro padre chiarì che intendeva donare i due terreni in parti uguali ossia uno per ciascuno; fatto salvo la strada vicinale che al momento non era ancora intestata a lui sebbene nell’atto di acquisto del 1960 risulta che, a sdemanializzata avvenuta sarebbe stata accorpata ai terreni di attraversamento. Nell’atto di donazione nostro padre si riservò l’usufrutto. Nel 2000, a seguito di un controllo catastale per la dichiarazione dei redditi, emerse che a mia sorella, oltre alla propria quota di terreno, le era stato intestato anche una particella di terreno facente parte della mia quota di apparente unico terreno ossia tagliata dalla strada vicinale ma contigua con l’altra particella. Fatto notare l’errore, occorreva rifare una correzione notarile con ulteriore esborso di denaro. Datosi che mia sorella non poteva ancora affrontare la spesa e, peraltro, ancora non era riuscita a versarmi la metà della spesa notarile, il confinante del mio terreno venne a conoscenza della questione e propose di acquistare questa particella poiché confinate con il suo terreno. Mia sorella acconsentì alla proposta, anche perché nulla sarebbe cambiato per l’usufrutto di nostro padre e perché io abitavo fuori Regione e anche perché mia sorella affermò che, così, poteva rimborsare la propria metà della spesa notarile (circa 7milioni di lire). Ora, sebbene tutto questo non portava all’estinzione della metà spesa notarile, datosi che per volontà paterna quella particella doveva essermi donata, ho acconsentito (meglio quello che niente). Così il confinante e mia sorella effettuarono la compravendita della particella al prezzo di lire 10.milioni di lire. La quota che mia sorella doveva rimborsarmi mi venne trasferita direttamente dall’acquirente e il restante a lei.
ora, fin qui, nulla di anomalo. La problematica è però emersa da agosto 2023 (dopo circa 23 anni) conseguente al decesso di mia sorella: gli eredi il marito e i tre figli hanno contestato all’acquirente di aver versato indebitamente il provento della vendita alla sottoscritta e, credo, si sono rivolti ad un legale. Ora, a prescindere che la cosa mi ha lasciata interdetta, chiedo: è possibile che dopo 23 anni vogliono attivarsi nella convinzione che è stato commesso un illecito (sempre se il termine sia giusto) e voler recuperare quello che ritengono legittimo l’importo della vendita alla loro madre/e moglie? Grazie.

Per chiarezza indichiamo con A la sorella di chi ci scrive e con B chi ci scrive.

Gli eredi legittimari di A (marito e tre figli) basano la loro azione legale sul fatto che, nel 2000 la particella, poi venduta al confinante, apparteneva ad A e che i proventi dell’alienazione della particella furono accreditati a B.

Si configura, quindi, una donazione di una particella di terreno da A (donatario) a B (beneficiario della donazione). E tale donazione è impugnabile entro 10 anni dal decesso di A, risultando i legittimari di A lesi nelle quote di legittima a ciascuno di essi spettante.

Come ha, infatti, affermato la Corte di Cassazione a Sezioni Unite con la sentenza 20644/2004, l’azione di riduzione è soggetta alla prescrizione ordinaria di 10 anni. Il termine decorre dalla data di decesso della donante.

In pratica, per risparmiare i soldi del notaio necessari per rimediare all’errore di trascrizione catastale e rimettere le cose a posto secondo le volontà del genitore di A e di B, si è determinata la situazione descritta nel quesito che comporterà la restituzione da parte di B agli eredi di A di circa 5 mila euro, più gli interessi legali maturati dal giorno della vendita alla data in cui avverrà la restituzione.

26 Novembre 2023 · Annapaola Ferri


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