Quali sono i termini per opposizione al provvedimento prefettizio di ritiro cautelativo d’arma?












Detenevo un’arma per motivi di lavoro subordinato, circa 18 mesi fa: a seguito di un post su Facebook in cui denunciavo alcune gravi irregolarità aziendali (tuttavia non fu fatta nessuna querela, né denuncia nei mie confronti) l’azienda informò la Prefettura che ordinò alla Questura di ritirarmi in via cautelativa l’arma in mia dotazione e la relativa licenza di Porto di Pistola per difesa personale. Nell’ordinanza prefettizia la motivazione fu la seguente “Soggetto impulsivo e logorroico”.

A quei tempi, non avendo possibilità economica di fare ricorso al tar a questa ridicola ordinanza, lasciai scadere il mio Porto d’armi di durata biennale e cominciai a cercarmi un diverso lavoro. Attualmente vorrei tornare a fare il lavoro precedente e devo rifare tutta la documentazione per un nuovo porto d’armi. Sto facendo visite mediche psichiatriche presso strutture pubbliche che attestino la mia sanità mentale e fisica e presentarle in Prefettura per ottenere la revoca dell Ordinanza. Essendo un ritiro cautelativo (e non un sequestro per colpa o dolo) quali sono i termini per fare opposizione scritta all’ordinanza del Prefetto?

Il testo unico delle leggi di pubblica sicurezza (regio decreto 773/1931) all’articolo 38 dispone che il prefetto ha facoltà di vietare la detenzione delle armi da fuoco, munizioni e materie esplodenti, anche se regolarmente denunciati, alle persone ritenute capaci di abusarne.

Contro li provvedimenti del prefetto chi vi ha interesse può presentare ricorso (in via gerarchica) al Ministro per l’interno, nel termine di giorni dieci dalla notizia del provvedimento.

Mi spiace, ma l’arbitrio nella procedura ha un livello intollerabile: probabilmente i vertici della società da lei criticata sulla pagina Facebook sapevano a bene chi rivolgersi per danneggiarla.

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10 Maggio 2018 · Tullio Solinas