Revoca della fideiussione – Quando, per colpa del creditore garantito, la garanzia può estinguersi per legge?





Revoca della fideiussione





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Ho fatto richiesta di revoca delle mie fideiussioni emesse a favore di una srl, fino a quel momento in bonis. La banca quali tempi, massimi, ha per avviare azione di recupero per non far decadere la garanzia del fideiussore? E’ vero che in caso di ritardo dell’azione giudiziale del creditore contro il debitore principale può richiedersi la decadenza della fideiussione?

Dal tenore del quesito sembra emergere l’esigenza di alcuni chiarimenti e poichè nulla è stato precisato a riguardo, ci riferiremo all’ipotesi di fideiussione a prima richiesta senza beneficio di escussione (che è la forma di garanzia più ricorrente).

La fideiussione si estingue quando, per fatto del creditore, non può avere effetto la surrogazione del fideiussore nei diritti del creditore: così recita l’articolo 1955 del codice civile.

L’articolo 1203 del codice civile stabilisce che la surrogazione ha luogo di diritto a vantaggio del fideiussore, che, essendo tenuto per altri al pagamento del debito, aveva interesse di soddisfarlo.

L’articolo 1949 del codice civile, infine, precisa che il fideiussore che ha pagato il debito è surrogato nei diritti che il creditore aveva nei confronti del debitore.

Una volta esaminate le norme codicistiche coinvolte nel quesito posto dal lettore, vediamo di comprendere come si combina, nella fattispecie e nella sostanza, la normativa appena citata.

Al momento della sottoscrizione del contratto di fideiussione il debitore principale (ovvero la srl) era in bonis: ciò non toglie che da quel momento alla data di richiesta di revoca della fideiussione il debitore principale abbia potuto aver fruito di un qualche credito.

Ebbene, la richiesta di revoca della fideiussione comporta il pagamento, da parte del fideiussore, dell’importo consistente nell’esposizione debitoria maturata dal debitore principale nei confronti del creditore garantito.

Con l’estinzione del debito maturato dal debitore principale nei confronti del creditore garantito, la fideiussione viene revocata ex lege ed il fideiussore si surroga al creditore garantito, nel senso che potrà escutere il debitore principale per ottenere il rimborso di quanto per quest’ultimo pagato al creditore garantito. Il fideiussore, dopo aver pagato quanto dovuto al creditore garantito, è libero da qualsiasi futura obbligazione derivante dalla concessione di ulteriori prestiti, da parte del creditore garantito, al soggetto (la srl, debitrice principale) in favore del quale era stata prestata la fideiussione.

Qualora il creditore garantito non accetti, per tempo, il pagamento dei debiti accumulati dal debitore principale – consentendogli di estinguere l’obbligazione ed evitando, così, che il debitore principale possa aumentare la propria esposizione debitoria a scapito del fideiussore, oppure possa rendere più complicata ed inefficace l’azione di recupero del credito (da parte del fideiussore surrogato – il rapporto di fideiussione si estingue automaticamente ex articolo 1955 del codice civile.

L’estinzione legale della fideiussione si giustifica, pertanto, con il fatto che se viene meno il diritto del garante di surrogarsi al creditore garantito, vuol dire che sarà più difficile per il primo poter ottenere la restituzione della somma corrisposta al debitore principale, mentre aumenta la probabilità, sempre per il fideiussore, di vedere addirittura aumentare la cifra dovuta al creditore garantito per l’inadempimento del debitore principale.

Le causa di estinzione della fideiussione prevista dall’articolo 1955 del codice civile (quando il fideiussore per fatto del creditore, perde, o vede compromesso, il diritto di surrogazione) esige una condotta colposa e antigiuridica del creditore e l’esistenza di un pregiudizio giuridico nella sfera del fideiussore, rappresentato dalla perdita del diritto, occorrendo, all’uopo, che il creditore abbia omesso un’attività dovuta per legge o in forza di contratto. (Cassazione 19736/2011).

Pertanto se alla data X il fideiussore presenta al creditore garantito istanza di liberazione dalla fideiussione prestata a favore del debitore principale (la srl), ex articolo 1955 del codice civile, il creditore garantito non ha un termine prestabilito per adempiere: l’importante è che quando alla data Y egli presenta il conto al fideiussore, saldato il quale la fideiussione è da ritenersi revocata, il debito non sia aumentato rispetto a quello esistente alla data X e le condizioni di riscossione coattiva giudiziale (che il fideiussore surrogato dovrà avviare) nei confronti del debitore principale non siano mutate rispetto a quelle esistenti alla data X.

In pratica, se nell’intervallo di tempo trascorso fra X e Y il debitore aliena un proprio immobile o vende titoli, disperdendone il ricavato, il fideiussore surrogato, oltre ed agire con azione revocatoria degli atti del debitore principale finalizzati a rendere più complicato il recupero del credito, può adire il giudice affinchè venga riconosciuta l’estinzione legale della fideiussione.

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21 Maggio 2020 · Ludmilla Karadzic

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