Riscossione arretrati rateo indennità di accompagnamento riconosciuta post mortem

Le quote di indennità di accompagnamento riconosciuta post mortem, maturate in vita e non riscosse dal pensionato, sono trasmissibili agli eredi


DOMANDA

È stato riconosciuto il diritto all’accompagnamento 20 giorni dopo la morte: la domanda era stata inoltrata 8 mesi prima, quindi agli eredi (moglie e figli) dovrebbero spettare gli arretrati. Si chiede di sapere se e come poterli riscuotere anche prima di aver presentato la domanda di successione e se per tale operazione é necessario rivolgersi a un caf.


RISPOSTA

Le quote di indennità di accompagnamento riconosciuta post mortem, maturate in vita e non riscosse dal pensionato deceduto, entrano nell’asse ereditario e sono trasmissibili agli eredi.
Le rate di indennità non riscosse dal pensionato vengono corrisposte:
– al coniuge superstite (che ha altresì diritto alla pensione di reversibilità);
– in mancanza del coniuge, ai figli viventi al momento della morte del pensionato;
– in mancanza di coniuge e figli, agli altri eredi legittimi o testamentari: in questa ipotesi, per ottenere la liquidazione delle somme, gli eredi legittimi o testamentari possono inoltrare apposita domanda all’INPS online attraverso il servizio dedicato o, in alternativa, attraverso gli enti di patronato e gli intermediari dell’Istituto (CAF).


25 Maggio 2021

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