DOMANDA
Mi è arrivata la notifica di pignoramento per dei conti correnti che attualmente non hanno fondi. Volevo sapere se posso aprire un nuovo conto corrente presso un altro istituto di credito per farmi accreditare lo stipendio. C’è il rischio che anche questo nuovo conto venga pignorato? Le tempistiche in merito? Grazie per i chiarimenti.
RISPOSTA
Quando si apre un nuovo conto corrente (o una carta prepagata dotata di IBAN), l’intermediario vigilato dalla Banca d’Italia (la banca) deve comunicare all’anagrafe dei Rapporti finanziari gestita dall’Agenzia delle Entrate (ADE) il codice fiscale e i dati anagrafici dell’intestatario nonché il saldo inizialmente versato in conto corrente (o in carta prepagata) entro il mese successivo a quello in cui si formalizza il rapporto; l’aggiornamento degli altri dati (saldo iniziale al primo gennaio e finale al 31 dicembre di ogni anno, movimentazioni oltre soglia, giacenza media) deve essere comunicato all’anagrafe dei Rapporti finanziari gestita dall’Agenzia delle Entrate (ADE) entro il 15 febbraio dell’anno successivo a quello cui si riferiscono le informazioni.
Il creditore, quindi, potrebbe ottenere le informazioni necessarie al pignoramento del nuovo conto corrente (o della carta prepagata con IBAN) accedendo, tramite Ufficiale Giudiziario, all’anagrafe dei Rapporti finanziari gestita dall’Agenzia delle Entrate (ADE) una volta che tali informazioni venissero registrate in archivio. I tempi intercorrenti fra la comunicazione dell’apertura del nuovo rapporto ed il materiale inserimento delle relative informazioni nell’Anagrafe dei Rapporti Finanziari, non è dato conoscere: si può presumere che essi dipendano dai carichi di lavoro dell’Agenzia delle Entrate o dai contratti di servizio sottoscritti con le eventuali aziende incaricate all’inserimento dei dati.
Si può certamente aprire un nuovo conto corrente (o dotarsi di una carta prepagata con IBAN) nel caso in cui l’intestatario del conto corrente (su cui viene accreditato lo stipendio) venisse interessato da un’azione esecutiva di pignoramento ed espropriazione del saldo relativo allo stesso. Nessuna legge lo impedisce, tanto più che, l’articolo 545 del codice di procedura civile vieta, indirettamente, la doppia trattenuta sullo stesso stipendio da parte del medesimo creditore, realizzata attraverso il pignoramento del conto corrente prima e dello stipendio poi.
In altre parole, il creditore che volesse azionare il proprio credito insoddisfatto attraverso una trattenuta coattiva dello stipendio percepito dal debitore inadempiente dovrebbe agire con pignoramento presso il datore di lavoro e non attraverso il pignoramento del conto corrente (su cui viene accreditato lo stipendio) presso la banca. Ragion per cui, il dirottamento delle retribuzioni stipendiali da parte del debitore inadempiente verso un nuovo conto corrente (o una prepagata con IBAN), ottenuto comunicando al datore di lavoro le nuove coordinate bancarie di accredito, non sottrae al creditore procedente alcun bene pignorabile del debitore inadempiente (condotta che integrerebbe la violazione dell’articolo 388 del codice penale), ma evita all’intestatario del conto corrente pignorato i disagi derivanti dal blocco delle operazioni eseguibili (compreso il pagamento degli addebiti automatici autorizzati, normalmente bollette per utenze domestiche) che si protrae dalla data di notifica dell’atto esecutivo fino alla data di assegnazione giudiziale, al creditore procedente, del saldo pignorato (un tempo che potrebbe abbracciare anche alcuni mesi).
Attenzione: stiamo discutendo il caso di apertura di un nuovo conto corrente dopo il pignoramento di quello usualmente utilizzato per l’accredito dello stipendio. Se il nuovo conto corrente fosse aperto prima, ad esempio, per limitare il danno conseguente ad un eventuale, incombente, pignoramento di quello usualmente utilizzato per l’accredito dello stipendio, nessuna norma verrebbe, a maggior ragione violata. Tuttavia poiché l’atto di pignoramento notificato al debitore (articolo 492 del codice di procedura civile) include l’invito allo stesso ad indicare ulteriori beni utilmente pignorabili, i luoghi in cui si trovano ovvero le generalità degli eventuali terzi debitori, il debitore esecutato potrebbe essere indotto a rendere una omessa o falsa dichiarazione (per non allertare il creditore procedente), con le conseguenze del caso.
15 Gennaio 2025
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