Riscatto ai fini pensionistici del periodo di astensione facoltativa per maternità

Il periodo di assenza facoltativa per maternità collocato al di fuori del rapporto di lavoro può essere riscattato onerosamente ai fini pensionistici


DOMANDA

Al fine di perfezionare il requisito relativo alla pensione anticipata per le donne è necessaria un'anzianità contributiva di 41 anni e 10 mesi, di cui 35 di contribuzione effettiva: riscattando a titolo oneroso i 5 mesi previsti per i periodi di assenza facoltativa per maternità collocati al di fuori del rapporto di lavoro (articolo 35 comma 5, Decreto Legislativo 151/2001), i predetti periodi sarebbero considerati utili al perfezionamento della contribuzione effettiva?


RISPOSTA

L'articolo 15 del decreto legge 4/2019 ha modificato l'articolo 24, comma 10, del decreto legge 201/2011 prevedendo che nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 ed il 31 dicembre 2026, il requisito contributivo per conseguire il diritto alla pensione anticipata è fissato a 42 anni e 10 mesi per gli uomini e 41 anni e 10 mesi per le donne, per effetto della disapplicazione, nel predetto periodo, degli adeguamenti alla speranza di vita.


11 Marzo 2022

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