Rinuncia all’eredità della defunta da parte dei nipoti


Se il genitore rinuncia ad una eredità a cui è chiamato come discendente del defunto, ed ha figli a sua volta, questi gli subentrano, in qualità di eredi





Un anno fa è venuta a mancare mia madre: ho un fratello, tuttavia ho intenzione di rinunciare all’eredità e volevo sapere se dopo aver rinunciato devono provvedere anche i miei figli (ne ho 3).

Ricordiamo, innanzitutto, che se il chiamato all’eredità maggiorenne è in possesso, a qualsiasi titolo, di qualche bene ereditario ed intende rinunciare all’eredità, deve predisporre l’inventario dei beni del defunto dei quali è in possesso, entro tre mesi dal decesso o dalla notizia della devoluta eredità, pena l’accettazione coattiva pura e semplice dell’eredità stessa.

Inoltre, se il genitore rinuncia ad una eredità a cui è chiamato come discendente del defunto, ed ha figli a sua volta, questi gli subentrano, in qualità di eredi, per rappresentazione: ne discende che se l’eredità è gravata da debiti, il figlio maggiorenne dovrà decidere anch’egli se rinunciare o accettare l’eredità (eventualmente con beneficio di inventario), mentre il figlio minorenne, per legge, deve rinunciare all’eredità con beneficio di inventario ed il rappresentante legale (i genitori o il tutore nominato dal giudice tutelare) devono provvedere a redigere l’inventario di tutti i beni del defunto.

I minori devono accettare l’eredità con beneficio di inventario (articolo 471 del codice civile). La norma, peraltro, con il successivo articolo 489 accorda un ulteriore vantaggio al minore prevedendo che, anche laddove non abbia in precedenza provveduto a redigere l’inventario, possa comunque predisporre tale atto nel termine di un anno dal raggiungimento della maggiore età, conservando quindi gli effetti e i vantaggi del beneficio.

Inoltre, l’articolo 471 del codice civile, disponendo che le eredità devolute ai minori e agli interdetti non si possono accettare se non con il beneficio di inventario, esclude che il rappresentante legale dell’incapace possa accettare l’eredità in modo diverso, sicché l’eventuale accettazione tacita, fatta dal rappresentante con il compimento di uno degli atti che presuppongono necessariamente la sua volontà di accettare e che non avrebbe il diritto di fare se non nella qualità di erede, non produce alcun effetto giuridico nei confronti del minore o dell’interdetto, se non quello di non poter più esercitare la rinuncia all’eredità.

E, quindi, se a seguito dell’inefficace accettazione dell’eredità per suo conto fatta dal legale rappresentante, il soggetto non provvede a redigere l’inventario entro l’anno dal raggiungimento della maggiore età, rimane ferma, con pieni effetti, l’accettazione pura e semplice già avvenuta nel suo interesse ed acquistano efficacia anche tutti gli atti inerenti all’eredità accettata posti in essere dal rappresentante legale del minore (Corte di cassazione, sentenza 29665/2018).

Tutto questo per dire che il minore ha la possibilità, una volta divenuto maggiorenne, di accettare (in maniera pura e semplice) l’eredità del nonno non debitore (per esempio) ed accettare con beneficio di inventario quella paterna (carica di debiti).

7 Febbraio 2023 · Lilla De Angelis


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