Differenza fra dichiarazione di successione e dichiarazione di accettazione dell’eredità





La dichiarazione di successione è finalizzata al pagamento dell’imposta di successione e dovrebbe essere presentata entro 12 mesi dal decesso del de cuius





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Persona che è in attesa di procedere alla successione della casa in cui abita, il padre e la madre proprietari deceduti hanno dei debiti: Il padre un debito con l’agenzia delle entrate di 13 mila euro di cui fanno parte anche sanzioni amministrative, la madre era intestataria delle forniture e aveva maturato un debito di 5 mila euro circa per bollette non pagate. La persona stessa ha altri debiti er un ammaontare di circa 23.000€. Tale persona nel momento in cui accetta l’eredità accetta anche i debiti dei proprietari.

Cosa succede se la persona non procede alla successione? Perde la possibilità di abitare nella casa e la casa viene pignorata per pagare i debitori?

Cosa succede se la persona rinuncia alla eredità ? Perde la possibilità di abitare nella casa e la casa viene pignorata per pagare i debitori come nel caso precedente?

In altre parole in un caso come questo quali sono le conseguenze della rinuncia a procedere o della rinuncia esplicita della eredità? Potrebbe essere vantaggioso rispetto al procedere con la successione?

Innanzitutto bisogna comprendere che c’è una rilevante differenza fra la dichiarazione di successione e la dichiarazione di accettazione dell’eredità.

La dichiarazione di successione è semplicemente finalizzata al pagamento dell’imposta di successione e dovrebbe essere presentata entro dodici mesi dal decesso: differendo la presentazione della dichiarazione di successione, l’erede accumula sanzioni per il ritardato pagamento dell’imposta, decorso il periodo di tolleranza di un anno.

La dichiarazione di accettazione dell’eredità, invece, comporta la trascrizione dell’erede accettante come nuovo proprietario dell’immobile ereditato presso la conservatoria dei Pubblici Registri Immobiliari: senza tale trascrizione l’erede non potrebbe alienare l’immobile acquisito in eredità. Inoltre, in assenza di presentazione della dichiarazione di accettazione dell’eredità e della conseguente trascrizione del nuovo proprietario nella conservatoria dei registri pubblici immobiliari, il proprietario dell’immobile resta il de cuius e al de cuius verranno addebitati i tributi (IMU, TARI eccetera) che poi graveranno, per gli anni decorrenti dal suo decesso, comunque ed inevitabilmente, sul chiamato che accettasse l’eredità dopo un certo numero di anni, gravati anche dagli interessi legali per il ritardato pagamento.

Secondo l’articolo 480 del codice civile, Il diritto di accettare l’eredità si prescrive in dieci anni decorrenti dalla data del decesso del de cuius.

Fra le diverse tipologie di accettazione assumono particolare importanza, per il quesito a cui stiamo rispondendo, l’accettazione tacita e l’accettazione presunta. Entrambe possono configurarsi senza che il chiamato all’eredità presenti la dichiarazione di accettazione.

L’accettazione tacita è effettuata attraverso atteggiamenti e azioni che un soggetto potrebbe compiere solo in qualità di erede, e che esprimono la sua volontà di accettare l’eredità. Ad esempio, qualora il chiamato decedesse di continuare a vivere nella casa che fu del padre continuando a pagare le bollette relativa alle utenze domestiche di acqua luce e gas intestate al padre.

L’accettazione presunta (o accettazione ex lege): è un’accettazione (pura e semplice) prevista dalla legge nel caso in cui il chiamato sia nel possesso dei beni ereditari e non provveda a redigere l’inventario nel termine di tre mesi dal giorno dell’apertura della successione o dalla notizia della devoluta eredità. Ad esempio, qualora il chiamato utilizzasse il veicolo (registrato al PRA al padre defunto) e a bordo di tale veicolo violasse il codice della strada e la violazione fosse contestata immediatamente dagli agenti preposti ad un controllo sul territorio.

Infine, va citato l’articolo 481 del codice civile, secondo il quale chiunque vi abbia interesse (nella fattispecie lo Stato creditore) può chiedere che l’autorità giudiziaria fissi un termine entro il quale il chiamato dichiari se accetta o rinunzia all’eredità. Trascorso questo termine senza che sia stata presentate la dichiarazione di accettazione, il chiamato perde il diritto di accettare e l’eredità, in parole povere, passa all’Erario.

Insomma, le procedure sono state ben congegnate: difficile trovare soluzioni, specie se sono naif, per eluderle.

Accettando l’eredità del padre ed assumendo la residenza nella casa che fu del padre, invece, Agenzia delle Entrate Riscossione (AdER ex Equitalia) non potrà espropriare l’immobile se questo è l’unico detenuto dal figlio divenuto debitore esattoriale.

Sul groppone del figlio debitore resterebbe solo il debito ordinario della madre ed il debito personale ordinario i quali, se parcellizzati su creditori diversi, difficilmente porterebbero all’espropriazione immobiliare.

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20 Aprile 2023 · Annapaola Ferri

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