Rinuncia eredità – Devo rottamare il veicolo di proprietà del defunto?


Resa la dichiarazione di rinuncia all’eredità, le vicende del veicolo o del conto corrente postale del defunto non riguarderanno più il rinunciante





Mio padre è deceduto il 2 Marzo e per ovvie ragioni devo rinunciare all’eredità che consiste solo nella macchina, il resto sono debiti con l’agente delle entrate e finanziarie: il 23 Maggio io e mia madre abbiamo appuntamento in tribunale per fare la rinuncia.

1. Per quanto riguarda l’auto come devo comportarmi? Attendere di fare la rinuncia e poi rommarla?
2. E anche per il conto alla posta che aveva intestato mio padre che fare?
3. Una volta effettuata la rinuncia cos’altro devo aspettarmi?

Una volta resa, nella cancelleria del tribunale territorialmente competente, la dichiarazione di rinuncia all’eredità, le vicende del veicolo di proprietà del de cuius o del conto corrente postale intestato al defunto non riguarderanno più il chiamato rinunciante.

Conviene trasmettere ad Agenzia delle Entrate Riscossione (AdER) via raccomandata AR o Posta Elettronica Certificata (PEC), copia del certificato di morte del genitore debitore inadempiente e copia della rinuncia all’eredità (del coniuge superstite e del figlio) per evitare eventuali future notifiche di cartelle esattoriali per debiti a carico del de cuius.

Quello che potrà capitar in futuro al chiamato rinunciante è dover esibire la dichiarazione di rinuncia all’eredità, registrata in cancelleria, al creditore che riterrà di poter pretendere dal presunto erede il rimborso di prestiti erogati al genitore deceduto.

15 Marzo 2022 · Giorgio Martini


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