Accettazione eredità con beneficio di inventario per minorenni e riscossione canoni di locazione relativi ad un appartamento di proprietà del defunto


I nipoti minorenni che subentrano per rappresentazione ai figli rinuncianti del nonno deceduto possono rinunciare all'eredità insieme ai propri genitori





Mio padre ha dei debiti, se noi due figlie rinunciamo all’eredità la stessa passerebbe ai nostri figli minorenni che possono decidere di accettarla con beneficio di inventario entro la maggiore età se non sbaglio: nel frattempo mio padre aveva un immobile locato dal quale percepiva l’affitto, se noi rinunciamo gli affitti il conduttore a chi li deve dare?

Va innanzitutto chiarito che anche i soggetti minorenni possono rinunciare all’eredità: l’articolo 471 del codice civile, infatti, stabilisce che non si possono accettare le eredità devolute ai minori, se non con beneficio di inventario, ma non dispone che i minori non possano rinunciare all’eredità. Naturalmente, per la rinuncia, come per l’accettazione dell’eredità con beneficio di inventario servono la decisione dei genitori ed il consenso del giudice tutelare.

Per i minori l’eredità deve essere accettata dai genitori congiuntamente e con beneficio di inventario: ove questi non possano o non vogliano occuparsi della gestione del patrimonio ereditario accettato con beneficio di inventario dai propri figli subentrati per rappresentazione, può essere nominato un curatore speciale. E’ sempre necessaria l’autorizzazione del giudice tutelare.

Qualora il genitore esercente la responsabilità sul figlio minore chiamato all’eredità (in seguito a rinuncia del genitore) optasse per l’accettazione con beneficio di inventario per il minore, ne deriverebbe l’acquisto da parte del minore della qualità di erede.

Ciò vuol dire che il minore, divenuto maggiorenne, non potrebbe più rinunciare all’eredità (semel heres, semper heres).

Se il genitore non compie l’inventario – necessario per poter fruire della limitazione della responsabilità – si pone, per i minori una particolare ulteriore tutela: l’inapplicabilità della decadenza dal beneficio di inventario (con conseguente accettazione dell’eredità pura e semplice), così come prevista in generale per i soggetti capaci, prevedendo la norma speciale dell’articolo 489 del codice civile, che i minori non si intendono decaduti dal beneficio d’inventario, se non al compimento di un anno dalla maggiore età. qualora entro tale termine non si siano conformati alla normativa vigente, in particolare riguardo la redazione dell’inventario.

Nel caso specifico, ammesso che i nipoti del de cuius, accettino, in rappresentazione dei genitori rinuncianti, l’eredità con beneficio di inventario, si pone il problema della riscossione dei canoni di locazione dell’appartamento di proprietà del nonno materno.

Ebbene, in caso di redazione dell’inventario da parte dei genitore esercenti la patria potestà contestualmente all’accettazione dell’eredità da parte dei figli subentrante per rappresentazione, fino al compimento dei diciotto anni i nipoti del defunto, in qualità di eredi (sebbene con beneficio di inventario) e con l’assistenza dei genitori e del giudice tutelare, dovranno provvedere alla dichiarazione di successione e, successivamente, alla divisione ereditaria, versare le imposte dovute (IMU e di successione se dovute), potranno incassare pro quota del 50% i canoni di locazione versandoli in specifici conti correnti, potranno vendere l’immobile e soddisfare, pro quota, i creditori del nonno materno fino a quando i crediti soddisfatti e le imposte pagate non saranno complessivamente pari al valore dell’immobile al lordo dei canoni di locazione riscossi.

Qualora invece i figli e i nipoti subentrati per rappresentazione rinunciassero all’eredità, l’immobile di proprietà del defunto ed i relativi canoni di locazione verrebbero, insieme ai debiti, acquisiti giuridicamente dallo Stato e riscossi a cura dello Stato fino alla scadenza contrattuale.

Inutile aggiungere che l’accettazione con beneficio di inventario risulta gravosa per la gestione del patrimonio ereditario in termini economici e in tempi di attesa burocratici, richiedendo il supporto tecnico continuo di professionisti (in particolare di un notaio) e del giudice tutelare per cui, se il lascito del defunto è abbastanza chiaro (passività superiori alle attività), conviene dichiarare subito la rinuncia anche per i nipoti in linea retta del de cuius, figli dei chiamati all’eredità che abbiano rinunciato.

19 Dicembre 2023 · Annapaola Ferri


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