Successione ed eredità – Quando e perché deve essere redatto l’inventario dei beni ereditari





Il chiamato all’eredità in possesso dei beni ereditari deve redigere l’inventario dei beni ereditari entro tre mesi dal decesso





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Tizio insieme ad altri coeredi, quindi firmato da tutti, ha fatto l’inventario riguardo ad una successione testamentaria: Tizio aveva la residenza nella casa in cui viveva il de cuius lasciata poi per testamento ad un altro erede come legato. Tizio dopo che ha fatto l’inventario non ha nè accettato nè rifiutato l’eredità. Può rinunciare ora a distanza di qualche anno?

L’inventario deve essere redatto in due occasioni:

– il chiamato all’eredità è in possesso dei beni ereditari (nel senso che ne ha la disponibilità) e non vuole essere costretto ad accettare in modo puro e semplice, ma vuole mantenersi aperta la strada per una successiva accettazione con beneficio di inventario (articolo 485 del codice civile) o per la rinuncia. In tale ipotesi deve essere redatto l’inventario dei beni ereditari in possesso del chiamato.
– il chiamato all’eredità intende accettare espressamente l’eredità con beneficio di inventario (articolo 484 del codice civile). In tale ipotesi deve essere redatto l’inventario di tutti i beni lasciati dal de cuius.

Nel primo caso l’inventario serve ad evitare che con lo spirare dei tre mesi dalla data di decesso del de cuius (come stabilito dal codice civile) il chiamato in possesso dei beni ereditari diventi erede puro e semplice: dopo la redazione dell’inventario il chiamato ha 40 giorni per decidere se accettare espressamente, con beneficio di inventario o rinunciare. Trascorsi i 40 giorni senza che il chiamato abbia sciolto la riserva, egli verrà considerato erede puro e semplice.

Nel secondo caso, invece, l’eredità viene esplicitamente accettata con beneficio di inventario, evitando la confusione fra il patrimonio del de cuius e quello dell’erede (in pratica, i debiti vengono pagati fino a quando c’è capienza nel valore dei beni inventariati). La locuzione latina semel heres semper heres (una volta erede, erede per sempre) esprime uno dei principi fondamentali del diritto successorio, in virtù del quale una volta che il chiamato sia divenuto erede (con accettazione tacita, espressa o con beneficio di inventario) non è più possibile perdere questa qualità: ovvero, non si può più rinunciare.

Per completezza va anche detto che l’inventario deve, inoltre, essere redatto dal minore una volta raggiunto il 18.mo anno di età, prima che sia passato un anno (prima del compimento del 19.mo anno di età), se vuole evitare di diventare erede puro e semplice e mantenere il vantaggio derivante dall’accettazione dell’eredità con beneficio di inventario.

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29 Maggio 2021 · Michelozzo Marra

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