Rinuncia all’eredità da parte del chiamato oberato di debiti





Qualora un debitore rinunciasse all'eredità che gli spetta, i suoi creditori possono entrare in possesso dei beni a cui il debitore ha rinunciato





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Mi riferisco al mio precedente quesito in cui ho riferito di aver ricevuto la quota di 1/12 di un immobile di scarsissimo valore (€ 325) in seguito alla morte di mio padre, mentre mia madre è ancora in vita (ha 92 anni). Ho chiesto cosa succederà quando passerà a miglior vita mia madre: in particolare, poiché mi ritroverò 1/4 dell’immobile di proprietà di mamma, in quanto siamo 4 fratelli, ho voluto sapere se, a quel punto, potrò rinunciare a tutta la quota dell’eredità.

Visto che sarà l’unico bene oggetto di successione, potrò rinunciare all’intera quota di 1/4 una volta che mia madre non ci sarà più, pur non avendo rinunciato alla prima quota di 1/12 in seguito alla morte di mio padre? E i miei figli a loro volta potranno rinunciare? In sostanza, come liberarsi di questa quota? Per non coinvolgere i miei figli nella mia situazione debitoria: cartelle esattoriali e prestito con una finanziaria che non posso pagare.

Nella storia che stiamo affrontando abbiamo un genitore (il padre che decede) un figlio debitore ed i figli del debitore (i nipoti del defunto).

Ebbene, abbiamo già detto che quando c’è un lascito (del padre nella fattispecie) il chiamato all’eredità (il figlio debitore, nella fattispecie) deve presentare una dichiarazione di rinuncia o di accettazione dell’eredità. Se accetta, diventa erede per sempre e non potrà più rinunciare alla quota ricevuta. In altre parole, accettando l’eredità del padre in occasione della morte della madre potrà rinunciare solo all’eredità lasciata dalla madre, mai più a quella del padre.

Rinunciando, invece all’eredità del padre, l’eredità spettante al figlio debitore verrebbe ripartita, per rappresentazione, fra i figli del debitore, nipoti del defunto. Nell’ipotesi che i figli siano due, a ciascuno di essi spetterebbe 1/24 dell’immobile di scarso valore. Così alla morte della nonna e in seguito alla eventuale rinuncia all’eredità lasciata dalla madre del debitore, i due nipoti, figli a loro volta del figlio debitore della defunta, diverrebbero ciascuno proprietario di 1/8 dell’immobile di proprietà della defunta nonna. Sempre, naturalmente, che i nipoti dei defunti siano disposti ad accettare l’eredità a cui ha rinunciato il proprio genitore.

Se le cose andassero così sarebbe l’ideale, dal momento che i nipoti che accettassero l’eredità dei propri nonni nonni in seguito alla rinuncia del padre debitore, diventerebbero eredi dei nonni e non del proprio genitore debitore, e non sarebbero, così, obbligati a saldare i debiti del padre. Alla morte del debitore poi, i figli potrebbero rinunciare all’eredità del padre ed i creditore del padre rimarrebbero fregati.

Ma, purtroppo le cose non funzionano così: infatti esiste l’articolo 524 del codice civile (impugnazione della rinuncia), in virtù del quale, se taluno rinuncia all’eredità i suoi creditori, entro cinque anni dalla data della rinuncia, possono impugnare la rinuncia del debitore, ottenendo dal giudice l’autorizzazione ad accettare l’eredità in nome e per conto del rinunciante al solo scopo di soddisfarsi sui beni ereditari fino alla concorrenza dei loro crediti. Dopo i 5 anni, i creditori potrebbero comunque espropriare gli immobili ereditati dal debitore. Se il debitore vendesse subito i beni ereditati, i creditori potrebbero agire per revocatoria ordinaria ex articolo 2901 del codice civile, ottenendo, in pratica, la possibilità di espropriare direttamente il bene di proprietà del terzo acquirente.

In un tale scenario:

– le quote spettanti al figlio chiamato all’eredità dei propri genitori verrebbero comunque acquisite dai creditori del debitore, indipendentemente dalla sua scelta di rinuncia o accettazione dell’eredità;
– i nipoti dei nonni defunti resterebbero a bocca asciutta come il figlio dei due defunti;
– se i beni lasciati dai genitori del debitore non riuscissero con il loro valore a soddisfare i crediti non rimborsati dal debitore, i figli del debitore saranno costretti a rinunciare all’eredità del debitore alla sua morte, per non accollarsi il debito residuo del padre.

Allora l’unica ci sembra quella di rinunciare all’eredità dei genitori, far accettare i figli per rappresentanza ed attendere che passino i 5 anni in cui i creditori possono esercitare l’impugnazione della rinuncia.

STOPPISH

12 Maggio 2024 · Giorgio Martini

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