DOMANDA
Il funzionario della sezione civile del tribunale della mia città mi ha fissato un appuntamento per la rinuncia all’eredità di mio padre, nonostante sia stato convivente con lui al momento del decesso (fine 2016) e a tutt’oggi stia pagando un suo debito tramite pignoramento. E’ possibile che il funzionario mi lasci rinunciare nonostante queste pregiudiziali? Eventualmente, che valore può avere questo atto? Grazie
RISPOSTA
La legge, in particolare l’articolo 485 del codice civile, stabilisce che il chiamato all’eredità, quando a qualsiasi titolo è nel possesso di beni ereditari, deve fare l’inventario entro tre mesi dal giorno dell’apertura della successione (la data del decesso del de cuius) o della notizia della devoluta eredità.
Nella nozione di possesso ex articolo 485 del codice civile è compresa qualunque situazione di fatto che consenta l’esercizio di concreti poteri sui beni ereditari (Cassazione ordinanza 6167/2019). Il compossesso dei beni presenti nella casa del defunto fra quest’ultimo e il chiamato convivente costituisce una presunzione legale di comproprietà, a meno che il chiamato convivente non possegga fatture di acquisto di tutti i beni presenti nell’unità abitativa ove è avvenuto il decesso.
L’obbligo di redazione dell’inventario, anche in caso di dichiarazione di rinuncia, per il chiamato all’eredità, quando a qualsiasi titolo, egli è nel possesso di beni ereditari, è stato ribadito dalla Corte di Cassazione con l’ordinanza 36080/2021.
Infine, il pagamento di un debito del defunto tramite azione esecutiva equivale a riconoscere la debenza come propria e, quindi, costituisce accettazione tacita dell’eredità. E chi accetta l’eredità, anche tacitamente, non piò più rinunciare.
Il cancelliere del tribunale non può rifiutarsi di ricevere una dichiarazione dal soggetto che vuole renderla, né fra i suoi compiti rientra quello di investigare nel merito circa il fatto se la dichiarazione resa possa, o meno, essere opposta efficacemente ai creditori del defunto, in dipendenza della eventuale convivenza del dichiarante con il defunto o della precedente accettazione tacita dell’eredità.
Nella fattispecie la dichiarazione di rinuncia, ancorché ricevuta e protocollata dal tribunale – da parte dell’erede tacito o dell’erede che nei primi tre mesi dalla data del decesso non abbia redatto l’inventario dei beni composseduti con il defunto – è inefficace nei confronti del creditore del defunto che sia a conoscenza dei vizi da cui la dichiarazione di rinuncia è affetta.
13 Gennaio 2025