DOMANDA
Se dopo un tot di anni non si effettua la rinuncia agli studi si incorre nella prescrizione e quindi non si incorre in pagamenti di eventuali tasse?Se viene invece dichiarata la decadenza si deve pagare qualcosa?
RISPOSTA
Lo studente rinunciatario non ha diritto al rimborso dei contributi già versati e non è tenuto al pagamento dei contributi di cui fosse eventualmente in debito.La decadenza d’ufficio è stata abrogata con il nuovo ordinamento (a partire dal 2000): precedentemente, lo studente fuori corso decadeva dalla qualità di studente se non sosteneva esami per otto anni accademici consecutivi. Attualmente, lo studente fuori corso che non rinuncia agli studi è tenuto a versare i contributi a debito, la cui prescrizione è quinquennale a decorrere dalla data limite entro la quale il contributo avrebbe dovuto essere versato.
15 Ottobre 2020 - Patrizio Oliva
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