Rimborso spese legali in caso di vittoria in un contenzioso giudiziale
Spese legali e di giustizia
Oggi, ultima udienza, ho finalmente concluso la causa contro una società di recupero crediti, che aveva acquistato un mio debito da una banca, (30 mila euro): il giudice ha annullato il decreto ingiuntivo e condannato la società di recupero crediti al pagamento delle spese legali, dovranno restituirmi la parcella pagata al mio avvocato? (2.000€) Posso pubblicare la sentenza con tutti i riferimenti in chiaro? Grazie.
Il giudice, con la sentenza, condanna la parte soccombente al rimborso delle spese a favore dell’altra parte e ne liquida l’ammontare insieme con gli onorari di difesa (articolo 91 del codice di procedura civile).
Quindi, nella sentenza, il giudice dovrebbe aver quantificato l’importo delle spese a carico della parte soccombente. Altrimenti, l’avvocato della parte vittoriosa deve produrre una nota spese specifica, formulata in relazione ai minimi previsti dalla tariffa forense per i compensi: l’importo delle spese a favore della parte vittoriosa non coinciderà necessariamente con quanto effettivamente versato dall’assistito al professionista (importo delle/delle fattura/fatture).
Alle spese per l’assistenza tecnica della parte vittoriosa va aggiunto il cosiddetto rimborso forfetario delle spese generali (ai sensi dell’articolo 1, comma 2, del decreto ministeriale 140/2012) che costituisce una componente delle spese giudiziali, la cui misura è predeterminata dalla legge, e, tuttavia, compete automaticamente al difensore della parte vittoriosa.
Può pubblicare la sentenza con i riferimenti di entrambe le parti completamente oscurati.
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2 Luglio 2019 · Annapaola Ferri