Contratto di locazione a seguito del decesso del locatore
Sono titolare di contratto di locazione uso abitativo: i legittimi locatori sono deceduti, l'ultimo poco più di una settimana, e il contratto ha scadenza ottobre 2021. I legittimi eredi, due figli, riconoscono il contratto ed hanno aperto a un c/c cointestato a loro favore cui far versare il canone in attesa che il notaio definisca la successione. E' stata da loro avanzata ipotesi di redigere un nuovo contratto in sostituzione di quello vigente. La richiesta è stata da me respinta poiché, ritengo che non essendo ancora stata definita la successione, quindi di chi diverrà la proprietà dell'immobile, non è fattibile redigere un nuovo contratto (anche se dovesse essere vantaggioso per il sottoscritto) in quanto quello in essere ha validità legale (registrato sull'Agenzia Entrate). Chiedo se sia lecito chiedere un nuovo contratto, versare il canone a entrambi gli eredi (non conoscendo il testamento ovvero la successione) e se qualora emergesse che ...
In un contratto di locazione, il locatore deve corrispondere il risarcimento danni al conduttore quando, il primo, non prova la necessità del rilascio anticipato dell'appartamento per esigenze familiari. Le sanzioni alternative di ripristino della locazione o di risarcimento del danno, a carico del locatore che abbia ottenuto la disponibilità anticipata dell'immobile per una finalità non più realizzata, hanno fondamento contrattuale e incombe dunque sullo stesso locatore l'onere di provare di avere adempiuto all'obbligo corrispondente, ovvero di non aver potuto adempiere per cause ostative a lui non imputabili. Questo l'orientamento espresso dalla Corte di Cassazione con sentenza 23794/14. Ennesima pronuncia della Suprema Corte che consolida un principio di diritto in materia di locazione e, in particolare, in merito al ripristino del contratto locativo e del risarcimento del danno. A parere degli Ermellini, infatti, nella fattispecie di richiesta al conduttore di disponibilità anticipata dell'immobile, per adibirlo ad abitazione di familiare, l'onere probatorio ...
Una volta che la locazione si è conclusa con la restituzione del bene, il locatore non può rifiutarsi di restituire il deposito sulla base di generiche contestazioni o, semplicemente, riservandosi di agire in un separato giudizio per il risarcimento dei danni. L'obbligo del locatore di restituire al conduttore il deposito cauzionale dal medesimo versato in relazione gli obblighi contrattuali sorge al termine della locazione non appena avvenuto il rilascio dell'immobile locato, con la conseguenza che, ove il locatore trattenga la somma anche dopo il rilascio dell'immobile da parte del conduttore, senza proporre domanda giudiziale per l'attribuzione, in tutto o in parte, della stessa a copertura di specifici danni subiti, il conduttore può esigerne la restituzione. Cosi i giudici della Corte di cassazione nell'ordinanza numero 3882/15. ...