Rifiuto di sottoporsi ai test previsti dalla legge finalizzati all’accertamento del reato di guida in stato di ebbrezza o sotto l’effetto di sostanze stupefacenti

Guida in stato di ebbrezza o sotto effetto di sostanze stupefacenti, multa per guida stato ebbrezza o sotto effetto sostanze stupefacenti












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Volevo sapere cosa succede in caso di controllo di polizia, qualora mi rifiutassi di sottopormi ai test alcolemici.

In caso di rifiuto dell’accertamento qualitativo del reato di guida in stato di ebbrezza, o sotto l’effetto di sostanze stupefacenti, il conducente è punito con l’ammenda da euro 1.500 a euro 6.000 e l’arresto da sei mesi ad un anno.

Segue poi la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida per un periodo da sei mesi a due anni (se il veicolo appartiene a persona estranea al reato, la durata della sospensione della patente è raddoppiata) e della confisca del veicolo salvo che il veicolo appartenga a persona estranea alla violazione.

Con l’ordinanza con la quale è disposta la sospensione della patente, il prefetto ordina che il conducente si sottoponga a visita medica periodica per accertare l’eventuale persistere di abuso di sostanze alcoliche e/o di sostanze stupefacenti o psicotrope.

Se il fatto è commesso da soggetto già condannato nei due anni precedenti per il medesimo reato, è sempre disposta la sanzione amministrativa accessoria della revoca della patente di guida.

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20 Settembre 2019 · Giuseppe Pennuto

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