Sospensione Naspi in caso di assunzione con contratto di lavoro subordinato intervenuta nel periodo di fruizione del beneficio


La NASpI è sospesa in caso di rioccupazione con contratto di lavoro subordinato che dura sei mesi o meno e reddito presunto maggiore di 8.173,91 euro





Sto percependo la Naspi da un anno e sono stato assunto con un nuovo contratto di lavoro subordinato per il quale ho fatto Naspi Com comunicando il reddito presunto. Per continuare a percepire la Naspi in maniera ridotta, ed essere dunque cumulabile col nuovo rapporto di lavoro, c’è bisogno che il reddito del nuovo lavoro sia inferiore agli €8.000 annui o che per l’intero anno sia i redditi percepiti dalla Naspi dhe quelli del nuovo lavoro, cumulati, non superano gli €8.000?

Come è noto, la misura della prestazione NASpI è pari al 75% della retribuzione media mensile imponibile ai fini previdenziali degli ultimi quattro anni, se la retribuzione è inferiore a un importo di riferimento stabilito dalla legge e rivalutato annualmente sulla base della variazione dell’indice ISTAT e reso noto ogni anno dall’INPS con circolare pubblicata sul sito (mille e 250,87 euro per il 2022).

Qualora, invece, la retribuzione media mensile imponibile ai fini previdenziali risultasse superiore ai 1.250,87 euro, la misura della prestazione è invece pari al 75% dell’importo di riferimento annuo stabilito dalla legge (pari per il 2022 a 1.360,77 euro) sommato al 25% della differenza tra la retribuzione media mensile imponibile ai fini previdenziali e l’importo stabilito dalla legge (pari, come abbiamo accennato,a 1.360,77 euro per il 2022).

In ogni caso l’importo dell’indennità mensile non può superare un limite massimo individuato con legge e rivalutato annualmente sulla base della variazione dell’indice ISTAT e reso noto ogni anno dall’INPS con circolare pubblicata sul sito (pari per il 2022 a 1.360,77 euro).

La prestazione NASpI è sospesa in caso di rioccupazione con contratto di lavoro subordinato di durata non superiore a sei mesi: l’indennità è sospesa d’ufficio per la durata del rapporto di lavoro sulla base delle comunicazioni obbligatorie, salvo che il beneficiario della prestazione non effettui la comunicazione del reddito annuo presunto ai fini del cumulo e sempre che il reddito presunto sia inferiore a 8.173,91 euro.

La soglia di 8.173,91 euro si riferisce, dunque, esclusivamente al reddito percepito con l’attività di rioccupazione e non al cumulo fra reddito da lavoro e indennità di disoccupazione.

24 Agosto 2022 · Simone di Saintjust


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