Ricorso avverso ingiunzione prefettizia respinto dal giudice di pace e sanzione non pagata nei 60 giorni concessi a partire dalla notifica del verbale – Quali le conseguenze?












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Ho ricevuto una ingiusta contravvenzione ed ho fatto ricorso al prefetto perdendolo: ho impugnato il tutto e sono andato dal giudice di pace e ho perso nuovamente.

Correva l’anno 2013.

Ad oggi ho scoperto che la sentenza è stata depositata nel 2014 ma nessuno, dico nessuno mi ha notificato la sentenza a casa o quantomeno la contravvenzione stessa che comporta anche la decurtazione dei punti.

I punti ad oggi non mi sono mai stati tolti, né ho ricevuto un avviso di pagamento quindi la mia domanda è questa: come mi devo comportare devo aspettare che mi notificano la contravvenzione presso la mia residenza ufficialmente.

Dopo tutti questi anni di quanto si aggraverà la somma che devo pagare?

Se non fu chiesta al Prefetto la sospensione del pagamento della multa nelle more dell’esito del giudizio, o se avendola chiesta la sospensione non fu accordata, la multa andava pagata entro i 60 giorni dalla data di notifica del verbale.

Decorsi i 60 giorni dalla notifica del verbale, in caso di inadempimento, l’importo della sanzione amministrativa lievita al 50% del massimo edittale previsto per la specifica violazione al Codice della strada (si tratta quasi di un raddoppio dell’importo originario indicato nel verbale, che generalmente è pari al 25% circa del massimo edittale) e risulterà gravato da una maggiorazione del dieci per cento per ogni semestre fino all’iscrizione a ruolo del debito (iscrizione a ruolo presumibilmente avvenuta dopo la sentenza del Giudice di Pace).

In conclusione, le verrà notificata una cartella esattoriale con l’importo della sanzione al 50% del massimo edittale per l’infrazione commessa, gravato dalla maggiorazione semestrale del 10% fino alla data di iscrizione a ruolo, dagli interessi legali maturati nel periodo di tempo intercorrente dalla data di iscrizione a ruolo fino alla data di notifica della cartella esattoriale, nonché dall’aggio spettante al concessionario della riscossione.

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3 Dicembre 2018 · Giuseppe Pennuto

Non ho mai dichiarato chi fosse alla guida del mezzo, questo perché ho fatto ricorso prima al prefetto poi al GDP, in seguito entrambi persi. Quanto dovrò pagare in merito a questa mancanza diciamo? Visto che ad oggi non ho ancora ricevuto nessuna notifica né del verbale né della contravvenzione?

La sanzione per omessa comunicazione dei dati del conducente è autonoma rispetto a quella riguardante la violazione accertata del codice della strada. Essa punisce esclusivamente la condotta non collaborativa tenuta dal proprietario del veicolo nei rapporti con gli organi della pubblica amministrazione. Pertanto, non comunicando i dati del conducente si è automaticamente soggetti alla sanzione, indipendentemente dall’esito del ricorso al Prefetto (o al Giudice di Paca) sulla specifica infrazione commessa.

In definitiva, alla sanzione amministrativa pecuniaria indicata nella precedente risposta, dovrà essere aggiunta l’ulteriore sanzione amministrativa prevista dall’articolo 180, comma 8, del Codice della strada: si tratta di circa 286 euro.

Per finire, lei dovrà aspettarsi la notifica di una cartella esattoriale: infatti, il verbale relativo all’infrazione accertata le è già stato consegnato in qualità di proprietario del veicolo con il quale è avvenuta la violazione (tanto è vero che ha presentato ricorso al Prefetto); la comunicazione inerente la decurtazione dei punti patente non ha, e non aveva, alcun motivo di essere, dal momento che non è stato identificato il conducente (questo il motivo per cui, come lei stesso riferisce, i punti patente, ad oggi non le sono stati toccati); il verbale attinente la sanzione per omessa comunicazione dei dati del conducente sarà stato notificato per compiuta giacenza presso l’ufficio postale in occasione di una sua temporanea assenza del luogo di residenza registrato al PRA.

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5 Dicembre 2018 · Giuseppe Pennuto

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