Ricorso avverso estratti ruolo

La Commissione Tributaria adita le ha rigettato la richiesta di sospensiva, ma non è entrata nelle merito della questione da lei posta.












Il 1° Giugno di quest’anno il mio legale ha depositato due ricorsi alla Commissione Tributaria Provinciale avverso 2 estratti di ruolo (Irpef 2001 e 2002) per un totale di circa 6000 euro.

Il 12/12/2011 (pochi giorni fa) si è tenuta l’udienza, dove il giudice rigettava la sospensiva poichè Equitalia aveva prodotto un documento da dove si evinceva che l’estratto di ruolo non è suscettibile di impugnazione.

Adesso cosa succederà?

– Equitalia mi manderà subito gli “avvisi esecutivi” ?

– potrò fare un ulteriore ricorso alla commissione tributaria Regionale?

– Posso ricorrere avverso questa sentenza citando l’articolo 19 della sentenza 724 del 19/1/2010 della Corte di Cassazione che riconosce l’impugnabilità dell’estratto di ruolo?

La Commissione Tributaria adita le ha rigettato la richiesta di sospensiva, ma non è entrata nelle merito della questione da lei posta.

Ha solo ritenuto che dall’atto impugnato (iscrizione a ruolo dei seimila euro) non puo’ derivarle un danno grave ed irreparabile.

Conosco la sentenza di Cassazione che lei cita, ma molte CTR si sono espresse, per quanto riguarda il ruolo, ritenendo che questo, finché non viene notificato al contribuente (e ciò avviene con la notifica della cartella esattoriale), non produce alcun effetto nei suoi confronti.

Ne consegue che il contribuente, che sia venuto a conoscenza della propria posizione debitoria attraverso una richiesta di accesso agli atti e visione dell’estratto di ruolo, non potrà impugnare quest’ultimo ma dovrà attendere la notifica della cartella esattoriale (che vale anche come notifica del ruolo).

Dunque bisognerà attendere la cartella esattoriale (non l’avviso di accertamento immediatamente esecutivo perchè i periodi d’imposta a cui si riferiscono gli importi richiesti sono antecedenti al 2007).

Prima della notifica delle cartelle esattoriali Equitalia, ovviamente, non potrà dare luogo a procedure di riscossione coattiva.

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27 Dicembre 2011 · Piero Ciottoli