Amministratore di sostegno e dichiarazione giudiziale di incapacità per la propria genitrice


Se la madre non è stata dichiarata interdetta o inabile, per la richiesta di amministrazione di sostegno è richiesto il consenso della figlia convivente





Mia madre novantenne portatrice di defibrillatore cardiaco é da molti anni plagiata da mia sorella che l’accudisce e ne gestisce il patrimonio, ma con la quale non ho più buoni rapporti familiari ed entrambe vivono a 900 km dal mio domicilio: come potrei fare per avere in modo legale notizie di salute di mia madre? Premetto che non dispongo di loro recapiti telefonici, ma solo dell’indirizzo della residenza di mia madre .Potrei richiedere una visita medica che ne attesti la capacità di discernimento e quella di salute? Potrei successivamente richiedere al Tribunale un intervento in merito e chiedere eventualmente un amministratore di sostegno?

Va innanzitutto precisato che la giurisdizione competente per qualsiasi ricorso proposto dal figlio non convivente finalizzato a dichiarare l’incapacità della madre di provvedere ai propri interessi è il tribunale territorialmente competente per il luogo ove risiede il soggetto per il quale si intende richiedere la nomina di un amministratore di sostegno.

Ora, se il soggetto non è stato dichiarato (con precedente sentenza) interdetto (ovvero incapace di provvedere ai propri interessi a causa di un’abituale infermità di mente) o inabile (ovvero incapace di provvedere ai propri interessi a causa della impossibilità oggettiva, assoluta e permanente dovuta a deficit psichico o fisico), la eventuale richiesta di nomina di amministratore di sostegno, a pena di inammissibilità, richiederebbe l’assenso scritto della figlia convivente.

Dunque, la strada (peraltro non agevole) che bisognerebbe necessariamente percorrere è quella di affidarsi ad un avvocato che operi nella giurisdizione in cui risiede la genitrice, il quale proceda con ricorso finalizzato a dichiarare quest’ultima interdetta o incapace. Per dirimere la questione il giudice dovrà inevitabilmente nominare un Consulente Tecnico d’Ufficio (CTU) che sottoporrà a visita medica la madre del ricorrente: le spese giudiziali e di consulenza tecnica (oltre la parcella dovuta all’avvocato) saranno, naturalmente, poste a carico del ricorrente.

14 Settembre 2023 · Annapaola Ferri


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