La restituzione della prestazione di mobilità indebitamente percepita – La sospensione della prescrizione per dolo


Indennità mobilità riscossa indebitamente, sospensione della prescrizione





A mia madre, a seguito della richiesta di pensionamento, è arrivata una lettera dell’Inps che chiede la restituzione della somma ricevuta a rate a titolo di prestazione di mobilità, circa 14 anni fa.

In questi anni sono sempre stati pagati tutti i contributi come lavoratrice, quindi l’Inps sapeva esattamente la situazione di occupazione.

In ogni caso posso far valere la prescrizione quinquennale per prestazioni previdenziali? O almeno quella decennale, considerato che essendo in regola con i contributi non c’è un occultamento doloso e la prescrizione dovrebbe cominciare a decorrere dall’ultimo versamento?

Non ha alcuna valenza di diritto l’affermazione secondo la quale l’INPS non potesse non sapere: la normativa vigente ratione temporis prevedeva una specifica comunicazione da parte del lavoratore beneficiario dell’indennità di mobilità (da rendere alla struttura INPS territorialmente competente) entro cinque giorni dalla data di rioccupazione a tempo determinato o parziale, con la contestuale sospensione della prestazione.

Se sua madre non ha effettuato la comunicazione dovuta, la prescrizione decorre dal momento in cui l’INPS è venuta a conoscenza dell’omesso adempimento in occasione dell’esame dell’istanza di pensionamento.

Infatti, l’articolo 2941 del codice civile prevede la sospensione della prescrizione fra il debitore che ha dolosamente occultato l’esistenza del debito e il creditore, finché il dolo non sia stato scoperto.

Ora, sicuramente, sua madre avrà agito per semplice ignoranza dell’obbligo di effettuare la comunicazione all’INPS nel termine di cinque giorni dalla data di rioccupazione: tuttavia, nemmeno si può escludere, agli occhi del terzo (INPS), che tale comportamento sia stato posto in essere al fine di poter continuare a percepire l’indennità di mobilità anche nella consapevolezza che, versando il datore di lavoro i contributi previdenziali ed assistenziali di legge, prima o poi il problema si sarebbe materializzato. Peraltro, chi percepisce lo stipendio e contemporaneamente una indennità legata al proprio, precedente, stato di disoccupazione in seguito a licenziamento, qualche domanda dovrebbe porsela.

Comunque, in tema di sospensione della prescrizione per dolo, la Suprema Corte di cassazione, con la sentenza 21567/2014 ha precisato che tale sospensione ricorre quando sia posta in essere dal debitore una condotta tale da comportare per il creditore una vera e propria impossibilità di agire. Dunque, indipendentemente dalla circostanza che tale condotta sia dolosa o meno.

Ed, invero, l’omessa comunicazione di rioccupazione ha impedito all’INPS, nei fatti, di sospendere l’indennità erogata a sua madre. Pretestuosa ed inaccettabile, in qualsiasi sede giudiziale, sarebbe, invece, l’asserita presunzione secondo cui l’INPS, per rilevare l’indebito, avrebbe potuto indagare incrociando i dati relativi ai soggetti percettori dell’indennità di mobilità con quelli dei soggetti per i quali i datori di lavoro versavano regolarmente i contributi previdenziali ed assicurativi.

12 Maggio 2020 · Marzia Ciunfrini


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