Richiesta NASPI anticipata – insoluto con Agenzia delle Entrate Riscossione (ADER)

Richiesta NASPI anticipata e insoluto con Agenzia delle Entrate Riscossione (AdER) - Applicazione articolo 48 bis DPR 602/1973


DOMANDA

Ho già letto diversi situazioni in cui se si ha un debito pregresso con agenzia delle entrate, non verrà pagata la naspi anticipata da parte dell INPS se tale insoluto è superiore a 5000 euro.
Non ho però trovato una risposta al mio caso specifico dopo numerose ricerche : ho aderito due anni fa alla rottamazione bis, ho pagato le prime 4 rate e il mio debito è sceso a circa 3000 euro. L’anno scorso però non ho pagato le rate restanti, anche se ancora non mi è arrivata alcuna notifica dall’agenzia delle entrate.

Se accedo alla mia area personale sul sito dell’agenzia non visualizzo ancora i pagamenti già effettuati, bensì tutte le cartelle ancora in sospeso, in quanto queste verranno annullate solo nel momento in cui pagherò l’intero importo.
Ora la mia domanda è, se effettuo la richiesta per la naspi anticipata, non è che anche al funzionario risulta ancora tutto il debito (quindi superiore a 5000 euro), e rischio quindi di perdere tutto?


RISPOSTA

La questione è assai semplice: un volta effettuata l’adesione alla rottamazione bis, in caso di mancato pagamento delle rate nei tempi previsti dal piano di rateazione, il debito viene ripristinato all’origine, comprensivo delle sanzioni: quanto pagato con le prime 4 rate verrà defalcato dall’importo dovuto al momento del saldo dell’intera posizione debitoria.

Al momento, pertanto, la sua esposizione debitoria nei confronti di Agenzia delle Entrate Riscossione (ADER) supera i 5 mila euro, secondo quanto da lei riportato.
Ne consegue che se chiederà la Naspi anticipata, l’INPS ne sospenderà l’erogazione ed attiverà l’ADER ex articolo 48 bis del dpr 602/1973; l’ADER le pignorerà l’indennità di disoccupazione anticipata e, in pratica, dall’importo NASpI spettante le verrà sottratto l’intero debito risultante dalle cartelle esattoriali rimaste a carico, al netto delle anticipazioni corrisposte con il pagamento delle prime quattro rate della rottamazione bis.


14 Settembre 2020 - Paolo Rastelli

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