Richiesta fattura a studio legale – Esposto alla Guardia di Finanza

La fattura potrebbe essere stata emessa e non trasmessa al cliente, oppure trasmessa al cliente e non pervenuta allo stesso per problematiche postali












Mi rifaccio a questo quesito: ho letto che il professionista che non adempie a emettere fattura rischia poco o niente e nel caso a chi si dovrebbe segnalare questo comportamento che mi sembra addirittura assurdo associare a un avvocato.

Esiste un limite di tempo entro il quale il cliente può richiedere copia della fattura?

Si potrebbe procedere con una segnalazione scritta alla Guardia di Finanza (GdF), presentata di persona (inutile affidarsi a segnalazioni anonime, che, il più delle volte, vengono cestinate. Attenzione a non segnalare che lo studio legale non ha emesso fattura e ha perpetrato il reato di evasione fiscale: la fattura, infatti potrebbe essere stata emessa e non trasmessa al cliente, oppure trasmessa al cliente e non pervenuta allo stesso per problematiche postali indipendenti dalla volontà del mittente.

Va solo esposto che dopo il pagamento della parcella la relativa fattura, pur reiteratamente richiesta allo studio legale, non è stata mai rilasciata/inviata al cliente. Anzi, a questo proposito, prima di procedere con la segnalazione alla GdF sarebbe opportuno inviare allo studio legale una raccomandata AR (o una e-mail PEC) con cui si chiede la trasmissione della fattura via PEC (tutti gli studi legali sono obbligati a detenere una casella di posta elettronica certificata) minacciando la segnalazione all’ordine forense in caso di persistente inadempimento alla richiesta (non fa mai male). Solo dopo che siano decorsi almeno trenta giorni dalla consegna della richiesta di fattura al destinatario, si consiglia di procedere con esposto alla Guardia di Finanza.

Quindi nessuna accusa di evasione fiscale per lo studio legale, da cui potrebbero derivare guai seri al segnalante non anonimo. Si presume, inoltre, che il cliente abbia versato la parcella in modo tracciabile (bonifico, assegno non trasferibile) e non in contanti.

Ai sensi dell’articolo 2956 del codice civile, la prescrizione presuntiva del diritto del professionista di esigere competenze arretrate per una determinata prestazione resa al cliente si prescrive in un triennio dalla data in cui è stata resa la prestazione. Il medesimo intervallo di tempo può ragionevolmente essere indicato come limite per la richiesta della fattura senza che la controparte possa opporre diniego.

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2 Maggio 2022 · Marzia Ciunfrini