Richiesta di rimborso per versamento IMU in eccesso rispetto a quanto dovuto





In caso di pagamento in eccedenza, è possibile chiedere il rimborso delle somme versate in più, entro il termine di 5 anni dal giorno del versamento





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Mi sono accorto che ho versato l’imposta IMU in eccedenza in quanto, nel periodo di riferimento, ho venduto la casa e di conseguenza l’IMU non ere dovuta: ho mandato varie PEC al comune di competenza ma fanno finta di niente.

In questo caso come funziona? io non posso andare di persona in quanto e in altra regione.

Chiedo cortesemente di sapere a chi posso sollevare il problema in modo da recuperare il credito.

In caso di pagamento in eccedenza, è possibile chiedere il rimborso delle somme versate e non dovute, entro il termine di 5 (cinque) anni dal giorno del versamento: bisogna presentare istanza di rimborso al Comune utilizzando l’apposito modulo disponibile sul sito web e seguendo le istruzioni di compilazione.

Non basta scrivere una PEC al Comune, ma semmai, bisogna formalizzare un’istanza di rimborso, allegandola ad una comunicazione trasmessa via PEC. Infatti, è necessario fornire all’amministrazione comunale, in modo ordinato e chiaro, tutti i dati necessari per risalire alle caratteristiche degli immobili per cui è stata versata l’asserita Imposta in eccesso e per consentire la verifica del diritto al rimborso eccepito.

All’istanza vanno allegati:
– copia di un documento di identità valido del richiedente;
– copia del modello F/24 o dei bollettini di versamento del tributo in eccesso;
– copia della dichiarazione IMU e delle eventuali variazioni presentate;
– copia delle visure catastali di tutti gli immobili posseduti nel territorio comunale;
– copia dell’atto di vendita dell’immobile per cui si reclama il rimborso dell’IMU versata;
– copia del contratto di locazione se l’immobile per il quale si chiede il rimborso IMU risultava locato.

Solo dopo aver correttamente adempiuto a quanto sopra si può contestare al Comune un eventuale illegittimo silenzio sull’istanza di rimborso.

Ricordare, inoltre, che l’importo minimo al di sotto del quale non è possibile ottenere il rimborso è di euro 12. Le somme da rimborsare sono maggiorate degli interessi nella misura prevista dalla normativa vigente: gli interessi sono calcolati con maturazione giorno per giorno con decorrenza dal giorno in cui sono divenuti esigibili.

Il pagamento della somma richiesta a rimborso è sospeso qualora nei confronti del contribuente, in relazione alla medesima entrata, sia stato notificato un avviso di accertamento o un atto di contestazione o irrogazione di sanzione, ancorché non definitivo.

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26 Marzo 2022 · Giorgio Valli

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