Richiesta di anticipo naspi e debito esattoriale preesistente


La dilazione del debito esattoriale esistente non può essere concessa dopo la verifica effettuata ex articolo 48 bis del DPR 602/1973





Il 16/02 ho fatto richiesta di anticipo naspi, fin qui tutto ok ma poi ho scoperto che devo all’agenzia delle entrate la bellezza di 8000 euro. Quindi oggi 20/02 sono riuscito ad ottenere un piano di rientro da parte dell’agenzia delle entrate che da come prima rata il 02/03. Premetto che la mia domanda naspi ancora sta in attesa di istruttoria. Volevo sapere se potrei avere problemi? E se nonostante l’agenzia delle entrate mi ha concesso il piano di rientro possa aggrapparsi a questo fatto di anticipo naspi.
Grazie mille in anticipo per la vostra risposta.

L’articolo 48 bis del DPR 602/1973 stabilisce che (nella fattispecie) l’INPS prima di effettuare, a
qualunque titolo, il pagamento di un importo superiore a cinquemila euro, deve verificare se il beneficiario é inadempiente all’obbligo di versamento derivante dalla notifica di una o più cartelle di pagamento per un ammontare complessivo pari almeno a tale importo e, in caso affermativo, non deve procedere al pagamento e segnalare la circostanza all’agente della riscossione competente per territorio.

Ora, il debitore che ha in corso la rateizzazione del debito sta adempiente fino a quando non decadrà dal beneficio di dilazione, per cui, pagando regolarmente le rate del piano di ammortamento concordato (almeno fino all’erogazione dell’anticipo), non dovrebbero sorgere problemi (se non il differimento.

Tuttavia, il decreto legge 137/2020 (Decreto Ristori) recante ulteriori misure urgenti in materia di giustizia e sicurezza ha modificato l’art. 19 del DPR 602/73, stabilendo, con il comma 1 quater, punto 1, che non può in nessun caso essere concessa la dilazione delle somme oggetto di verifica effettuata, ai sensi dell’articolo 48-bis, in qualunque momento antecedente alla data di accoglimento della richiesta di dilazione.

In altre parole, una volta effettuata la verifica ai sensi dell’articolo 48-bis, l’Agenzia delle Entrate Riscossione (AdER ex Equitalia) non potrebbe concedere la rateizzazione del debito.

Evidentemente, nel caso in discussione, al 20 febbraio 2023 non era stata ancora avviata la procedura di verifica preliminare per la liquidazione della NASpI anticipata. Una bella fortuna.

Per gli altri lettori che ci seguono e che dovessero trovarsi nelle medesime condizioni descritte nel quesito, consigliamo di presentare ad AdER la richiesta di rateizzazione del debito esattoriale prima della richiesta di concessione dell’anticipo NASpI.

20 Febbraio 2023 · Paolo Rastelli


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