Valenza legale e probatoria dell’atto notarile informatico


L'atto notarile informatico, conforme alle vigenti regole tecniche, ha la medesima valenza legale e probatoria dell'atto notarile originale cartaceo





Ho richiesto copia di un atto notarile da me firmato presso un notaio: la copia che mi è stata fornita non è una copia dell’originale da me firmato, ed infatti non c’è la mia firma e noto anche una discrepanza nel numero di pagine. Si tratta di una copia dove in calce è stata apposta la dicitura da parte del notaio: “Autentica di firma, io notaio tal dei tali certifico che il signor X, della cui identità personale sono certo, ha apposto in mia presenza la sua sottoscrizione all’atto che precede …”

Ora, tutte le copie degli atti che mi è capitato di sottoscrivere erano copie dell’atto originale dove compariva la mia firma. Come mai questo è diverso? Ho un certo sospetto che mi sia stato fatto firmare qualcosa a mia insaputa.

E’ possibile richiedere allo stesso notaio una copia o comunque richiedere di visionare l’atto originale? cosa fare se si oppone?

Si tratta di un atto notarile informatico, ovvero di un documento di cui il notaio garantisce la formazione e la successiva conservazione per un tempo illimitato, firmato digitalmente dalle parti: quando una delle parti non è in grado di apporre la propria firma digitale all’atto (perché non è tecnologicamente dotata di tale facoltà), ci pensa il notaio a surrogare, sottoscrivendo digitalmente la formula di rito che accerta che la parte è stata identificata e che la firma classica della parte è stata apposta. In tal modo il notaio garantisce la stessa sicurezza giuridica del documento cartaceo.

Ove sia chiaro che l’atto notarile informatico non è la copia fotostatica dell’atto cartaceo, si capisce anche perchè manca la firma su ciascuna delle pagine.

Dal 3 agosto 2010 gli atti notarili possono essere anche informatici, non solo cartacei. E’ entrato in vigore in questa data, infatti, il decreto legislativo 110/2010 recante disposizioni in materia di atto pubblico informatico redatto dal notaio.

Pertanto, l’atto notarile informatico in suo possesso, a meno che non sia difforme la firma digitale apposta dal notaio e/o che il soggetto che sottoscrive l’atto in qualità di notaio non sia abilitato all’esercizio della professione notarile (cosa sempre possibile anche in presenza di un atto cartaceo), mantiene tutte le caratteristiche legali e probatorie dell’atto notarile cartaceo originale tradizionale ed il notaio non è tenuto a fornire, a richiesta, la copia fotostatica dell’atto cartaceo originale pur mantenendo, per legge, l’obbligo di conservazione dello stesso.

Peraltro, l’articolo 2714 del codice civile stabilisce che le copie di atti pubblici spedite nelle forme prescritte da depositari pubblici autorizzati (notai e cancellieri del tribunale) fanno fede come l’originale.

Non solo, l’articolo 23 comma 2 del codice dell’amministrazione digitale specifica che le copie e gli estratti del documento informatico, conformi alle vigenti regole tecniche, hanno la stessa efficacia probatoria dell’originale (se la loto conformità non é espressamente disconosciuta).

9 Gennaio 2023 · Lilla De Angelis


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