Ricevute a quietanza dell’avvenuto pagamento dell’importo del canone di locazione ritenute irregolari dall’erede del locatore – Quando interviene la prescrizione del diritto del presunto creditore di pretendere l’importo degli attestati di avvenuto pagamento considerati irregolari?


Quando interviene la prescrizione del diritto del locatore di pretendere l'importo dei canoni di locazione non coperti da ricevuta?





Ho un regolare contratto di locazione di un appartamento e ho sempre versato al locatore la somma dell’affitto in contanti che rilasciava ricevuta (quelle standard da blocchetto): il locatore però è deceduto e chi ha preso in carico l’appartamento e la riscossione delle somme dell’affitto ha controllato le ricevute contestandone alcune cui non gli risultano esistenti. Ora, dovendo produrre le ricevute a dimostrazione dei pagamenti, alcune ricevute non sono del blocchetto poiché il locatore (donna anziana ma con piene facoltà a riscuotere l’affitto) avendo esaurito il blocchetto ha chiesto di scrivere la ricevuta in duplice in modo di avere entrambi una copia.

Le ricevute venivano sottoscritte dal locatore cui copia rimaneva ad entrambi (come il blocchetto). Il problema ora è sorto in quanto una di queste ricevute di circa cinque anni fa è in fotocopia dell’originale e non trovo quella rilasciata dal locatore; altra ricevuta il locatore ha consegnato la seconda copia ossia quella ricalcata. Il quesito è queste ricevute dette così “anomale” devono essere riversate?

L’articolo 2948 del codice civile stabilisce che si prescrivono in cinque anni (decorrenti dalla data di scadenza del pagamento) le pigioni delle case, i fitti dei beni rustici e ogni altro corrispettivo di locazioni.

L’interruzione del termine prescrizionale interviene solo nel momento in cui il nuovo locatore trasmette al presunto debitore una comunicazione scritta in cui contesta l’anomalia di specifiche ricevute, chiedendo il versamento dell’importo a corrispettivo. Fino a quando ciò non avverrà, il decorso del termine di prescrizione non si interrompe.

Decorso il termine prescrizionale il creditore non può più pretendere il corrispettivo di eventuali ricevute accertate (dal giudice) come anomale o falsificate.

Comunque, in un eventuale contenzioso giudiziale (citazione per illecito arricchimento) avviato, quando ancora non sia intervenuta la prescrizione quinquennale, dall’erede del defunto locatore oppure nell’opposizione a decreto ingiuntivo proposta dal debitore ingiunto dopo la richiesta effettuata dalla controparte, il conduttore del locatore defunto potrebbe eccepire, almeno come indizio a favore, che l’eventuale debito maturato per le mensilità corrispondenti alle ricevute considerate anomale, avrebbe potuto essere menzionato nelle ricevute successive.

Infine, va ricordato all’erede conduttore che sulla ricevuta originale vi è l’obbligo di apporre una marca da bollo di due euro. Il locatore ha l’obbligo di apporre la marca sulla ricevuta, mentre l’inquilino ha l’obbligo di pagarla. Nessuno può escludere che il l’inquilino abbia pagato la marca da bollo poi non apposta, come dovuto, dal locatore defunto.

Qualora le marche da bollo non siano state apposte dal locatore defunto sulle ricevute originali (moduli da blocchetto o fogli sottoscritti in veste di scrittura privata) detenute dal conduttore, ciò costituirebbe un validissimo motivo, considerato il numero di ricevute originali senza apposizione di una marca da bollo annullata, per lasciare le cose come stanno (i debiti verso lo Stato del debitore ed evasore defunto, vanno saldati dagli eredi).

10 Giugno 2021 · Piero Ciottoli


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