A rinuncia all’eredità e succedono per rappresentazione i due figli B e C: B accetta espressamente l’eredità, mentre C no – A può revocare la sua rinuncia?
Mentre chi accetta l’eredità non può successivamente rinunciare (Semel heres, semper heres cioè una volta erede, erede per sempre), chi rinuncia all’eredità, può ripensarci ed accettarla successivamente, tuttavia, a precise, ovvie condizioni.
L’articolo 525 del codice civile stabilisce, infatti, che fino a che il diritto di accettare l’eredità non è prescritto contro i chiamati che vi hanno rinunziato, questi possono sempre accettarla, se non è già stata acquistata da altro dei chiamati.
Nella fattispecie, ipotizzato che B non abbia acquisito anche la quota spettante a C per accrescimento, e che, sempre per accrescimento, gli altri coeredi non abbiano accettato la quota rinunciata da B, il genitore A potrà acquisire il 50% della quota a cui aveva inizialmente rinunciato: ricordiamo che l’istituto dell’accrescimento opera automaticamente a favore dei coeredi che abbiano accettato l’eredità.
6 Marzo 2022 · Carla Benvenuto
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