Quando il reddito percepito dal figlio convivente rende impossibile continuare ad avere in locazione un appartamento a prezzo calmierato

Se il beneficio è legato al reddito fiscale della famiglia anagrafica che occupa la casa, l'unica soluzione è trovare una residenza fittizia al figlio


DOMANDA

Sono pensionato e abito in un appartamento militare in affitto con moglie e un figlio trentanovenne a carico: avendo mio figlio trovato lavoro a tempo determinato, inizia oggi, devo toglierlo dal mio carico fiscale. Il problema nasce per il fatto che lui vuol continuare a abitare con noi, purtroppo con il suo reddito di 1200 euro al mese più la mia pensione superiamo un tetto massimo che non mi consentirebbe di continuare a abitare in questo appartamento e lasciarlo non me lo posso permettere. Chiedo cortesemente consiglio se esiste la maniera di mantenere il figlio a casa e il suo reddito non faccia cumulo con la mia pensione.


RISPOSTA

Ipotizziamo che il mantenimento della locazione abitativa sia legato al reddito ISEE percepito dal nucleo familiare che occupa l’appartamento: allora il problema si porrebbe a gennaio 2026: solo allora, infatti, nella dichiarazione ISEE andrebbe riportato il reddito del figlio convivente percepito nel corso del 2024.
Se, invece, il mantenimento della locazione abitativa è legato alla dichiarazione dei redditi della famiglia anagrafica che risiede nell’appartamento, allora il problema e più stringente ponendosi ad aprile 2025, in occasione della dichiarazione dei redditi IRPEF, considerando che la fruizione di un beneficio non può che essere ancorata ad una dichiarazione ufficiale.
L’unica soluzione possibile nella seconda ipotesi (possiamo solo procedere per ipotesi dal momento che chi ci scrive non specifica a quale tipologia di reddito è collegata la fruizione del beneficio abitativo e quando potrebbe emergere effettivamente il problema) è quella di trovare un amico (non un parente o un affine) che sia disposto a consentire il trasferimento di residenza anagrafico del figlio in procinto di cominciare a lavorare, solo formale, fittizio e non effettivo, come soggetto ospitato dalla famiglia presso la quale viene trasferita la residenza, in modo da non creare interferenze anche con l’ISEE associato al nucleo familiare ospitante.
Anche se il beneficio abitativo fosse legato al reddito ISEE del nucleo familiare che convive nell’appartamento occupato da chi ci chiede consiglio la soluzione ipotizzata, pur ponendosi a partire dal 2026, risulterebbe ugualmente utile, a condizione che il reddito lavorativo lordo annuale percepito dal figlio continuasse ad essere non inferiore a 2840,51 euro (soglia limite perchè un figlio, congiuntamente non coniugato, senza prole e non convivente con i genitori, possa essere considerato non appartenente al nucleo familiare ISEE dei genitori stessi).
Nelle valutazioni che farete, si tenga anche conto del fatto che il contratto a tempo determinato non si tramuterà necessariamente in un rapporto a tempo indeterminato: cioè dopo qualche mese il figlio potrebbe anche ritornare disoccupato e senza retribuzione.


16 Settembre 2024 - Michelozzo Marra


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