Relativamente ad azioni revocatorie e saldo e stralcio

Non è possibile escludere eventuali azioni revocatorie dell’atto di alienazione dell’immobile di proprietà dei debitori.


DOMANDA

Avevano un negozio di panetteria, fino a settembre 2015. Hanno chiuso. Da quel momento sono disoccupati entrambi.
La situazione attuale è che sono debitori nei confronti di diverse aziende private, nonché Equitalia.
I miei genitori sono in comunione dei beni e l’unico bene che possiedono è una casa, già in vendita.
Il negozio era intestato a mia madre. A gran fatica mandano avanti come possono i pagamenti delle varie finanziare. Una di queste, Santander, non accetta l’accodamento di rate, cosa che li mette in grande difficoltà. Attualmente non c’è nessun decreto ingiuntivo e nessuna azione legale dai creditori, ma realisticamente questo potrà accadere nei prossimi mesi, visto che non potranno continuare a pagare queste rate, a meno che la situazione non cambi o la casa venga venduta.
Cosa è meglio fare?
Possibilità 1: i miei si mettono in separazione dei beni, vendono la casa, l’introito va solo a mio padre, si salda quello che si può e quello che non si può non viene saldato, visto che i debiti sono relativi per la maggior parte al negozio di cui mia madre era titolare. Un’azione del genere sarebbe soggetta a revocatoria?
Possibilità 2: i miei genitori vendono la casa, rimangono in comunione dei beni e cercano di intraprendere la strada del saldo e stralcio con tutti i creditori più accaniti.
Il presupposto è che i miei genitori non sono persone “furbe”, ma in preda ad una condizione emotiva difficoltosa, hanno fatto una serie di scelte sbagliate che li ha messi in questa situazione. Si tratta di salvare il salvabile.


RISPOSTA

I debiti sono ormai insorti, come si suol dire, per cui non è possibile escludere eventuali azioni revocatorie dell’atto di alienazione dell’immobile di proprietà dei debitori.
Tuttavia, va ricordato che non possono essere sottoposti ad azione revocatoria gli atti del debitore riguardanti le vendite ed i preliminari di vendita immobiliare conclusi a prezzo di mercato, con pagamento del prezzo tracciabile, a soggetti che non sono suoi parenti od affini ed aventi ad oggetto immobili ad uso abitativo, destinati a costituire l’abitazione principale dell’acquirente o di suoi parenti e affini entro il terzo grado.

E’ poi evidente che il ricavato dalla vendita, in quanto tracciabile, dovrà in qualche modo essere “speso” per evitare che i creditori possano successivamente soddisfarsi, ad esempio, con il pignoramento del conto corrente di uno dei coniugi.
Da tener presente che un eventuale cambio di regime patrimoniale coniugale è irrilevante dopo l’insorgenza del debito.


23 Febbraio 2020 - Annapaola Ferri

Questo post totalizza 167 voti - Il tuo giudizio è importante: puoi manifestare la tua valutazione per i contenuti del post, aggiungendo o sottraendo il tuo voto

 Aggiungi un voto al post se ti è sembrato utile  Sottrai  un voto al post se il post ti è sembrato inutile