Regole sui ritardi nel pagamento delle rate relative ad un piano di rientro a saldo e stralcio con scadenze mensili


Il creditore può invocare come causa di risoluzione del contratto il ritardato pagamento quando lo stesso si sia verificato almeno sette volte,





Tre anni fa ho raggiunto un accordo con Banca IFIS per il pagamento di un debito con un saldo e stralcio a rate mensili: ho sempre pagato puntualmente, però questo mese proprio non riesco a rispettare la scadenza. Vorrei chiedervi se con il saldo e stralcio valgono le stesse regole delle rate dei prestiti bancari; cioè io pagherò la rata 20 giorni dopo la scadenza. Rischio che Banca Ifis possa annullare l’accordo per una rata in ritardo? Spero di ricevere notizie rassicuranti da parte vostra.

Dovrebbero valere le regole fissate dall’articolo 40, comma secondo, del Testo Unico Bancario (TUB) secondo il quale il creditore può invocare come causa di risoluzione del contratto il ritardato pagamento quando lo stesso si sia verificato almeno sette volte, anche non consecutive (a tal fine costituisce ritardato pagamento quello effettuato tra il trentesimo e il centottantesimo giorno dalla scadenza della rata).

Se così non fosse si tratterebbe di una novazione rispetto al contratto di prestito originario, nel qual caso, nell’evenienza di una risoluzione contrattuale per inadempimento del debitore, il debito residuo sarebbe pari all’importo fissato per la restituzione a saldo stralcio decurtato della somma delle rate pagate.

Invece, rispetto ad un contratto non novativo qual è quello perfezionato con un accordo transattivo a saldo stralcio, qualora il debitore si dimostrasse inadempiente, il debito residuo risulterebbe pari a quello formatosi prima dell’accordo, sempre decurtato della somma delle rate pagate fino al momento dell’inadempimento.

La giurisprudenza di legittimità si è più volte pronunciata nel senso che il contratto transattivo a saldo stralcio concluso per la soddisfazione del creditore deve considerarsi non novativo rispetto al contratto di finanziamento originario: il che, a fronte di un eventuale inadempimento nel versamento delle rate alla scadenza, costituisce, per il creditore, una chiara tutela.

Per rimanere nell’alveo dei sette ritardi anche non consecutivi, bisogna sempre ricordare che, rispetto ad un piano di rateizzazione mensile della debenza, qualora il ritardo superasse i trenta giorni, ogni versamento successivo della rata va a compensare la precedente saltata: questo vuol dire che se non si copre entro sei mesi (centottanta giorni) la rata “bucata”, si arriva irrimediabilmente ai sette ritardi consecutivi dopo appena sei mesi. In altre parole, una rata saltata non va mai considerata come evento classificabile, con il passare del tempo, in un unico ritardo.

14 Marzo 2023 · Annapaola Ferri


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