Regime patrimoniale coniugi e pignoramento

Un approccio razionale al problema giustifica tutti i dubbi.












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Prendiamo in esame queste due situazioni, prima e dopo il matrimonio di due soggetti entrambi senza alcun debito oppure in cui solo uno dei due ha dei debiti.

1) Prima del matrimonio: 2 persone senza alcun debito. I due si sposano con separazione dei beni. Successivamente uno dei due contrae dei debiti;

2) Prima del matrimonio: uno dei due ha dei debiti. Al debitore sono state notificate varie cartelle equitalia ed inoltre la stessa ha avviato l’iter per il fermo amministrativo dell’auto intestata al debitore (sempre prima del matrimonio). I due si sposano con separazione dei beni.

In entrambi i casi le domande sono: cosa può accadere al coniuge non debitore a valle del matrimonio? basta la separazione dei beni a proteggerlo?

Cioè quello che non capisco, se tutte quelle azioni che, di solito, sono utilizzate dalla parte non debitrice a “difendersi” dalle azioni sul debitore (es. separazione dei beni, fatture di mobili intestate al “non debitore”, cambio residenza del debitore,…) avvengono “per natura” dopo che al debitore sono arrivate notifiche di cartelle e sono state avviate tutte le procedure esecutive previste; la parte “non debitrice” è comunque “protetta”?? In questi casi il fatto che la separazione dei beni, la fatturazione dei mobili, il cambio residenza, ecc. sono state fatte in data certa successiva alla notifica di cartelle non causa nulla???

Scusatemi se mi sono dilungato, ma leggendo un po’ di post ho un po’ di confusione sull’argomento….
Grazie mille.

Un approccio razionale al problema giustifica tutti i dubbi.

Nel caso specifico del regime economico patrimoniale adottato da due coniugi possiamo semplificare affermando che anche con la separazione dei beni vale un principio elementare. Dei debiti di uno dei due coniugi ne risponde anche l’altro, se essi sono stati contratti nell’interesse della famiglia. Ma è onere del creditore provare, ad esempio, che il prestito personale, il mancato versamento di contributi INPS o dell’IRPEF dovuta, sia stato utilizzato per soddisfare i bisogni familiari. E’ chiaro che il debitore eventualmente chiamato a rispondere affermerà, nella quasi totalità dei casi, che quei soldi sono stati spesi al casinò o con l’amante di turno …

Per quel che attiene la data in cui la registrazione di un atto di comodato degli arredi presenti in casa del debitore possa avere efficacia rispetto ad un’azione esecutiva come il pignoramento, si ritiene che possa essere presa a riferimento la data della notifica del titolo esecutivo (decreto ingiuntivo, cartella esattoriale, avviso di accertamento immediatamente esecutivo). E’ inutile registrare un contratto di comodato gratuito in data successiva alla notifica di un decreto ingiuntivo o di una cartella esattoriale. Ma, spesso, se il creditore non è determinato e non ingiunge all’ufficiale giudiziario di procedere comunque nel pignoramento, minacciando uno strascico legale, l’escamotage può funzionare comunque.

Per il resto, bisogna esaminare la questione di volta in volta.

Nel caso, ad esempio, di una fideiussione prestata da uno dei due coniugi, la giurisprudenza parla chiaro. L’avvenuta separazione dei beni, o la costituzione del fondo patrimoniale, deve essere annotata sull’atto di matrimonio perchè chi accetta la fideiussione deve sapere (o, almeno, deve averne la possibilità) se può o meno rivalersi anche sul coniuge.

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14 Maggio 2012 · Annapaola Ferri

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