ISEE – Famiglia anagrafica e nucleo familiare » Reddito di Emergenza

Per fruire del beneficio il reddito del nucleo familiare, riferito ad aprile 2020, non può superare i 400 euro moltiplicati per scala di equivalenza


DOMANDA

Mia figlia e il suo compagno convivono da qualche anno in un’altra città rispetto alla nostra: entrambi però hanno sempre la residenza ognuno in casa dei propri genitori. Mio genero è stato licenziato ad aprile 2020 e ha fatto la domanda di NASpI. E’ stata accettata per circa 3 mesi. Potrebbe fare la domanda per avere qualche altro sussidio visto che dal primo marzo non ha avuto nessuna entrata economica poiché come lavoratore a chiamata, anche se di fatto risultava essere assunto, non ha avuto nessun diritto a cassa integrazione perché non veniva chiamato e quindi non lavorava? Potrebbe fare l’isee solo con il reddito suo e di mia figlia visto che convivono anche se non hanno contratto? O entrambi sono obbligati a fare l’isee con i redditi delle rispettive famiglie di origine?


RISPOSTA

Sua figlia e suo genero fanno entrambi parte del nucleo familiare dei rispettivi genitori: per avere accesso al beneficio del Reddito di Emergenza (REM), di cui all’articolo 87 del decreto legge 34/2020 (Decreto Rilancio), il nucleo familiare deve avere un valore ISEE, riferito al 2019, minore di 15 mila euro. Inoltre, il reddito del nucleo familiare, riferito al mese di aprile 2020, non può superare i 400 euro moltiplicati per il valore della scala di equivalenza dipendente dal numero di componenti (per un single il fattore di moltiplicazione è 1, per una coppia, 1. 57, per un nucleo familiare di tre persone il valore della scala di equivalenza è di 2. 04).


22 Maggio 2020 - Genny Manfredi

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