Decreto legge 4/2019 su reddito e pensione di cittadinanza – Interpretazione dell’articolo 2 comma 5 lettera b)












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Il reddito di cittadinanza all’articolo 2 comma 5 lettera b, prevede che i requisiti specifici per la definizione del nucleo familiare e l’accesso siano: età maggiore di 26 anni-non convivente coi genitori-non coniugato-senza figli, ma nell’ipotesi che il medesimo figlio, in presenza di tutti i requisiti suddetti, è ancora in carico irpef ai genitori, ha comunque diritto all’accesso del reddito?

L’articolo che lei cita, serve esclusivamente per determinare il nucleo familiare in base al quale valutare se sussistono i requisiti per l’accesso al reddito di cittadinanza.

Il figlio maggiorenne non convivente con i genitori fa parte del nucleo familiare dei genitori esclusivamente quando è di età inferiore a 26 anni, è nella condizione di essere a loro carico a fini IRPEF, non è coniugato e non ha figli.

Pertanto, qualora volesse sapere se un figlio non convivente con i propri genitori, minore di 26 anni, non coniugato e senza figli, percipiente un reddito inferiore alla soglia di legge (2840,51 euro – per cui è considerato soggetto a carico fiscale), possa formare un nucleo familiare a sè stante, la risposta è NO.

Egli fa parte del nucleo familiare dei propri genitori.

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30 Gennaio 2019 · Genny Manfredi

Dalla risposta ottenuta si evince che il reddito di cittadinanza, anche avendo superato i 26 anni, con stato di famiglia a se stante (non convivente coi genitori), non sposato e senza figli, disoccupato (quindi a carico purtroppo per legge irpef dei genitori), non ha accesso al reddito. Tale interpretazione contrasta con altre risposte ottenute su questo forum, che facevano intendere, invece, che il superamento dei 26 di età e la condizione di formare nucleo familiare a se stante (stato di famiglia e residenza diversa dai genitori), erano requisiti validi per l’accesso, supposto lo stato di disoccupazione (e quindi in presenza di di carico iperf per legge ai genitori). Questo credo sia un nodo cruciale per centinaia di migliaia di famiglie.

La risposta è stata modificata, affinché sia chiaro che il figlio maggiorenne non convivente con i genitori fa parte del nucleo familiare dei genitori esclusivamente quando è di età inferiore a 26 anni, è nella condizione di essere a loro carico a fini IRPEF, non è coniugato e non ha figli.

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30 Gennaio 2019 · Genny Manfredi

In conclusione mio figlio è maggiore di 26 anni, ha stato di famiglia a se stante (da solo) e residenza per fatti suoi, disoccupato e a carico irpef coi genitori, non coniugato e senza figli, ha diritto all’accesso?

In conclusione suo figlio forma un nucleo familiare autonomo e non rientra in quello dei propri genitori. Se sono rispettati anche gli altri requisiti, in termini di patrimonio immobiliare e mobiliare, suo figlio avrà accesso al beneficio del reddito di cittadinanza.

Ma, se non è titolare di un contratto di locazione (con un canone superiore a 280 euro/mese) percepirà solo la componente reddituale di 500 euro/mese.

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30 Gennaio 2019 · Loredana Pavolini

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