Recupero del Trattamento di Fine Rapporto per amministratore di società fallita

Recupero del TFR












Sono stato amministratore di SRL artigiana per 10 anni: il compenso era stabilito dallo statuto, ed era almeno il 50% dello stipendio CCNL dei dirigenti d’industria, non ci sono mai state buste paga e sono stato iscritto alla gestione artigiani. Ora la SRL è fallita. Ho diritto al Fondo di Garanzia INPS per pagamento TFR?

Al Fondo di Garanzia INPS per il Trattamento di Fine Rapporto ed i crediti di lavoro possono rivolgersi tutti i lavoratori dipendenti da datori di lavoro tenuti al versamento del contributo a questo Fondo: nessuno meglio di lei potrà sapere se tale contributo veniva versato dalla società dal lei amministrata. Comunque, nella specifica situazione riportata, a parte l’impossibilità di quantificare l’importo spettante come TFR e l’evidente criticità nel poter classificare la tipologia del rapporto di lavoro intercorrente fra società ed amministratore, resta il fatto che la Corte di cassazione, con l’ordinanza 9670/2019, ha stabilito chiaramente che, in caso di fallimento del datore di lavoro, il pagamento del trattamento di fine rapporto (TFR) da parte del fondo di garanzia INPS richiede, secondo la disciplina della legge 297/1982, articolo 2, che il lavoratore assolva all’onere di dimostrare che è stata emessa la sentenza dichiarativa di fallimento e che il suo credito è stato ammesso allo stato passivo.

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15 Giugno 2019 · Annapaola Ferri