Recupero crediti da parte di una ex dipendente che sta per vincere una causa di lavoro





Recupero crediti da parte di una ex dipendente che sta per vincere una causa di lavoro





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Una ex dipendente mi ha fatto causa e probabilmente tra qualche mese vincerà: ho intestato solamente l’attività e mensilmente emetto delle fatture elettroniche a dei negozi che rifornisco, fatture che mi vengono pagate a 60 giorni. Può un creditore andare sul sito dell’agenzia delle entrate per vedere le fatture che emetto? Perché io per poter entrare devo inserire delle mie password personali. Come potrebbe fare l’avvocato del credito ad entrare nella mia area personale sul suto dell’agenzia delle entrate? Potrebbero essere pignorate le fatture che ancora devo riscuotere? E come farebbero a sapere se sono state già riscosse o meno?

Per spiegarle come può un creditore pignorare qualsiasi bene del debitore, compresi gli importi delle fatture emesse come corrispettivo a carico di clienti, quando il debitore è un soggetto fornito di partita IVA ed obbligato ad emettere fattura elettronica (che viene trasmessa in copia all’Agenzia delle Entrate), basterà riportare il contenuto dell’articolo 492 bis del codice di procedura civile, secondo il quale su istanza del creditore procedente, il presidente del tribunale del luogo in cui il debitore ha la residenza, il domicilio, la dimora o la sede, verificato il diritto della parte istante a procedere ad esecuzione forzata, autorizza la ricerca con modalità telematiche dei beni da pignorare.

Con questa autorizzazione il presidente del tribunale, o un giudice da lui delegato, dispone che l’ufficiale giudiziario acceda mediante collegamento telematico diretto ai dati contenuti nelle banche dati delle pubbliche amministrazioni e, in particolare, nell’anagrafe tributaria, compreso l’archivio dei rapporti finanziari, e in quelle degli enti previdenziali, per l’acquisizione di tutte le informazioni rilevanti per l’individuazione di cose e crediti da sottoporre ad esecuzione, comprese quelle relative ai rapporti intrattenuti dal debitore con istituti di credito e datori di lavoro o committenti.

Terminate le operazioni l’ufficiale giudiziario redige un unico processo verbale nel quale indica tutte le banche dati interrogate e le relative risultanze.

Se l’accesso ha consentito di individuare cose che si trovano in luoghi appartenenti al debitore compresi nel territorio di competenza dell’ufficiale giudiziario, quest’ultimo accede agli stessi per provvedere al pignoramento munito del titolo esecutivo e del precetto.

Se i luoghi non sono compresi nel territorio di competenza, copia autentica del verbale è rilasciata al creditore che, entro quindici giorni dal rilascio a pena d’inefficacia della richiesta, la presenta all’ufficiale giudiziario territorialmente competente affinché proceda al pignoramento munito del titolo esecutivo e del precetto.

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24 Settembre 2021 · Lilla De Angelis

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