Recesso pensione di invalidità per superamento della soglia di reddito prevista dalla normativa vigente?

Per il superamento della soglia di legge, conta il reddito annuale complessivo ai fini IRPEF, non l’importo occasionale derivante dalla vendita di una casa


DOMANDA

Sono titolare di una pensione di invalidità a motivo delle mie condizioni di salute e risulto, ancora ad oggi, proprietario di un appartamento che finora mi ha dato un reddito minimo che mi permetteva di rimanere entro i limiti reddituali. A fine mese avrò il rogito del suddetto appartamento e quindi avrò denaro a disposizione per una somma superiore ai 50.000 euro stabiliti per poter ricevere la suddetta pensione di invalidità.

Cosa devo fare? Devo per forza rinunciare spontaneamente alla pensione di invalidità? Se si, in che modo? Vi è qualche pericolo di “ritorsioni” da parte dell’INPS? Potrebbero considerarmi debitore per qualche mensilità? Grazie! Gelindo

RISPOSTA

La pensione di inabilità è una prestazione economica, erogata a domanda, in favore dei soggetti ai quali sia riconosciuta una inabilità lavorativa totale (100%) e permanente (invalidi totali), e che si trovano in stato di bisogno economico.

Il beneficio è corrisposto agli invalidi totali di età compresa tra i 18 e i 67 anni che soddisfano i requisiti sanitari e amministrativi previsti dalla legge e sono residenti in forma stabile in Italia.

La pensione può essere richiesta da chi è in possesso dei seguenti requisiti:

– riconoscimento dell’inabilità totale e permanente (100%);
– reddito inferiore alla soglia stabilita ogni anno per legge (per il 2025: 19.772,50 euro);
– età compresa tra i 18 e i 67 anni;
– cittadinanza italiana;
– residenza stabile e abituale sul territorio nazionale.

Per il superamento della soglia di 19 mila e circa 772 euro, conta il reddito annuale complessivo ai fini IRPEF, non l’importo occasionale (50 mila euro) derivante dalla vendita di un appartamento che non è un reddito). In altre parole, vale il reddito annuale derivante dalla locazione di un immobile detenuto, oppure il reddito derivante dagli interessi corrisposti annualmente dalla banca per gli importi detenuti in conto corrente o per il pagamento delle cedole azionarie/obbligazionarie, percepite dal titolare del conto di deposito, nel corso dell’anno.

Concludendo, non esistono, per beneficiare della pensione di invalidità soglie di reddito derivanti dai depositi bancari (siano essi di 50 mila euro o altro), azionari o obbligazionari, ma si considerano, esclusivamente i redditi complessivi annui IRPF, escludendo indennità di accompagnamento, le rendite INAIL nonché i redditi catastali relativi all’eventuale possesso della casa di abitazione.

Il medesimo concetto nella valutazione del superamento delle soglie reddituali di legge si applica anche ad un altro beneficio quale l’Assegno Ordinario di invalidità (AOI).

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19 Gennaio 2026